DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1991, n. 39 - Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica

Coming into Force27 Febbraio 1991
Published date12 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/02/12/091G0062/CONSOLIDATED/20120413
Enactment Date28 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.36 del 12-02-1991
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, recante determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, per la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; EMANA

il seguente regolamento: Art. 1.

Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della

Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento.

  1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

  2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10, sono svolti a cura delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorita' civile del Segretariato generale da questo delegata, nonche', per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.

  3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Carabinieri guardie della Repubblica, unita' speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri.

  4. I Carabinieri guardie della Repubblica, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorita' del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorita', civili e militari, da lui delegate.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, recante determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, per la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa; EMANA

il seguente regolamento: Art. 1.

Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della

Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento.

  1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorita' di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonche' la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1› aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro A, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonche' dell'articolo 162, comma 1, del codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

  2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art.10, sono svolti a cura delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a...

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