LEGGE 9 agosto 1948, n. 1077 - Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Coming into Force18 Agosto 1948
Published date17 Agosto 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/08/17/048U1077/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date09 Agosto 1948
Official Gazette PublicationGU n.190 del 17-08-1948
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, e' costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonche' dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.

E' altresi' assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.

Art 2.

L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, e' determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.

Art 3.

E' istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'art. 1.

Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e' nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Segretario rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovraintente a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale.

Art 4.

Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e' stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.

Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sara' emanata, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

Art 5.

Il personale addetto ai servizi amministrati...

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