DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 197 - Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

Coming into Force11 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/27/095G0211/CONSOLIDATED/20010803
Published date27 Maggio 1995
Enactment Date12 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61
CAPO I RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.

  2. Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

    "a) ruolo degli agenti e assistenti;

    1. ruolo dei sovrintendenti;

    2. ruolo degli ispettori;

    3. ruolo dei commissari;

    4. ruolo dei dirigenti".

  3. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

    agente;

    agente scelto;

    assistente;

    assistente capo".

  4. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

  5. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

  6. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".

  7. Dopo l'art. 7, l'intitolazione "CAPO III" e' soppressa e gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

  8. L'art. 10 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 10 (Promozione ad assistente). - 1. La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto".

  9. L'art. 11 e' abrogato.

  10. L'art. 12 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente".

  11. Gli articoli 13 e 14 sono abrogati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Le disposizioni del Titolo I - Capi I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, sono modificate a norma dei seguenti commi.

  2. Al primo comma dell'art. 1, le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

    "a) ruolo degli agenti e assistenti;

    1. ruolo dei sovrintendenti;

    2. ruolo degli ispettori;

    3. ruolo dei commissari;

    4. ruolo dei dirigenti".

  3. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 4. (Ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

    agente;

    agente scelto;

    assistente;

    assistente capo".

  4. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti). - 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

  5. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute. Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

  6. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo".

    (( 4-bis. L'articolo 6 del decreto del Presidente Della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dai seguenti:

    "Art. 6 (Nomina ad agente)

  7. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

    1. godimento dei diritti politici;

    2. eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    3. titolo di studio della scuola dell'obbligo;

    4. qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

  8. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

  9. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

  10. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.

  11. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne faccino richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

  12. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

  13. Con regolamento Ministro dell'interno, da emanare ai sensi articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.

    Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)

  14. Gli...

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