DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2006, n. 162 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

Coming into Force17 Maggio 2006
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date24 Febbraio 2006
Published date02 Maggio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/02/006G0181/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 7 e 21, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, recante individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione della delega in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Considerato che l'articolo 7, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari, previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro della difesa;

  3. Ministero: il Ministero della difesa;

  4. decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;

  6. ruolo dei dirigenti: il ruolo dei dirigenti previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione:

    1. la segreteria del Ministro;

    2. l'Ufficio di Gabinetto;

    3. l'Ufficio legislativo;

    4. l'Ufficio per la politica militare;

    5. l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

    6. il Servizio di controllo interno;

    7. le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.

  4. Il Ministro puo' nominare un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti. Se nominato, il portavoce risponde direttamente al Ministro.

  5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

  6. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed e' dotato di adeguata autonomia operativa.

  7. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresi' parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

  2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato...

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