DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. 108 - Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo

Coming into Force14 Maggio 2004
Published date29 Aprile 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/04/29/004G0105/ORIGINAL
Enactment Date23 Aprile 2004
Official Gazette PublicationGU n.100 del 29-04-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 23 e 27;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalita' per l'inquadramento in ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della dirigenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, nonche' le modalita' di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;

Considerato che la Corte dei conti, in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6 del provvedimento;

Ritenuto di accogliere le citate osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato

  1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata: «amministrazione», e' istituito ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ruolo dei dirigenti; alla medesima data e' soppresso il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.

  2. Il ruolo dei dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli atti di organizzazione dell'amministrazione.

  3. Nell'ambito di ciascun ruolo dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificita' dei dirigenti in relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica.

  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di seconda fascia.

  5. Le amministrazioni provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.

  6. Il ruolo dei dirigenti e' adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il medesimo provvedimento e' adottato dall'organo di vertice nel rispetto della specificita' dei rispettivi ordinamenti.

  7. ...

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