DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 241 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

Coming into Force11 Luglio 2001
End of Effective Date16 Maggio 2006
Published date26 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/26/001G0298/CONSOLIDATED/20060502
Enactment Date14 Maggio 2001
Official Gazette PublicationGU n.146 del 26-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o) e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;

Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione e disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;

Considerato altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, sulle attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione della legge 18 febbraio 1997, n. 25;

Sentite in data 28 novembre 2000 e 3 gennaio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che la competente commissione del Senato della Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 2001, del 28 marzo 2001 e del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della difesa e con i Sottosegretari

    previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3

    febbraio 1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30

    luglio 1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro della difesa; c) Ministero: il Ministero della difesa;

  2. decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

  3. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero della difesa;

  4. Ruolo unico: il ruolo unico dei dirigenti previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2006, N. 162

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la Segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) l'Ufficio per la politica militare; e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; f) il Servizio di controllo interno; g) il Servizio pubblica informazione; h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. Il capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale e degli enti ed organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali; salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'. Assolve altresi' ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. Ad eccezione degli uffici di cui ai commi 6 e 7, il capo di Gabinetto, d'intesa con i responsabili, definisce l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione.

  4. Il Ministro puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche estraneo alla pubblica amministrazione, ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. Qualora estraneo alla pubblica amministrazione, il portavoce deve essere iscritto all'albo dei giornalisti, elenco professionisti. Se nominato, il portavoce, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Servizio pubblica informazione, d'intesa con il capo del Servizio, e risponde direttamente al Ministro.

  5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza nell'esercizio delle sue funzioni ed iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio, e risponde direttamente al Ministro.

  6. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente al Ministro ed e' dotato di adeguata autonomia operativa.

  7. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del consigliere diplomatico.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2006, N. 162

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa altresi' parte della Segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

  2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati. Con decreto del Ministro, su proposta del capo di Gabinetto, sono nominati, nell'ambito dei dirigenti di prima o...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT