DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2001, n. 225 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione

Coming into Force01 Luglio 2001
End of Effective Date19 Gennaio 2009
Enactment Date24 Aprile 2001
Published date15 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/15/001G0286/CONSOLIDATED/20090105
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6 e l'articolo 14, comma 2, cosi' come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale sono state previste, contestualmente, la soppressione del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti e l'istituzione del nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 28 dicembre 1998, recante disposizioni sull'individuazione degli uffici centrali di livello dirigenziale in cui si articolano i Dipartimenti ed i servizi strumentali del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:

  1. Uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  2. Ministro: il Ministro dei trasporti e della navigazione;

  3. Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione;

  4. decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

  5. Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

  6. Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212

Art 2.

Ministri ed uffici di diretta collaborazione

  1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione degli indirizzi e delle strategie, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo all'analisi costi benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

    1. la Segreteria del Ministro;

    2. l'Ufficio di Gabinetto;

    3. la Segreteria tecnica del Ministro;

    4. l'Ufficio legislativo;

    5. l'Ufficio stampa;

    6. il Servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'articolo 4, comma 5;

    7. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

  4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

  5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e legislativo.

  6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attivita' di supporto degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi e puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 DICEMBRE 2008, N. 212

Art 3.

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

  1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della segreteria; che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresi' parte della segreteria del Ministro il segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

  2. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i trasporti e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con i Dipartimenti ed i servizi del...

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