DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 57 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca

Coming into Force22 Maggio 2007
Enactment Date13 Febbraio 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/05/07/007G0071/CONSOLIDATED/20090313
Published date07 Maggio 2007
Official Gazette PublicationGU n.104 del 07-05-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca, trasferendo ad esso le funzioni attribuite al comma 1, lettera b), dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, relativo alle competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 1° settembre 2006;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ministro e Sottosegretari

  1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: "Ministro" e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero", ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' degli organi indicati nell'allegata tabella.

  3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.

  2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) l'ufficio di gabinetto;

b) la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro; c) l'ufficio legislativo; d) l'ufficio stampa; e) la segreteria dei Sottosegretari di Stato; f) il servizio di controllo interno;

g) la segreteria tecnica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16

Art 3.

Ufficio di gabinetto

  1. L'ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

  2. Il Capo di gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attivita' e delle relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attivita' affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno e gli altri organi, di cui all'articolo 1, comma 2.

  3. Il Capo di gabinetto e' nominato dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonche' tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

  4. Il Capo di gabinetto puo' avvalersi di due Vice Capi di gabinetto.

  5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16

Art 4.

Uffici della segreteria del Ministro

  1. La segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della segreteria.

  2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

  3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 GENNAIO 2009, N. 16

Art 5.

Ufficio legislativo

  1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento e la qualita' del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi all'universita' e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT