DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2009, n. 16 - Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Coming into Force28 Marzo 2009
End of Effective Date22 Giugno 2019
Enactment Date14 Gennaio 2009
Published date13 Marzo 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/13/009G0024/CONSOLIDATED/20190608
Official Gazette PublicationGU n.60 del 13-03-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 5, 8, 11, 17 e 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante norme di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 17, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni deve essere inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 ed in data 20 novembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ministro e Sottosegretari

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

  3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 4 APRILE 2019, N. 48

Art 2.

Uffici di diretta collaborazione

  1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

    1. l'Ufficio di Gabinetto;

    2. la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro;

    3. l'Ufficio legislativo;

    4. l'Ufficio stampa;

    5. il Servizio di controllo interno;

    6. la Segreteria tecnica del Ministro;

    7. le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

  3. I Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

Art 2.

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Art 3.

Ufficio di Gabinetto

  1. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

  2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonche' tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

  3. Il Capo di gabinetto puo' avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

  4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

  5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli Organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 4 APRILE 2019, N. 48

Art 4.

Segreteria del Ministro

  1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della segreteria.

  2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

  3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

Art 4.

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Art 5.

Ufficio legislativo

  1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e...

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