DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1997, n. 268 - Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva

Coming into Force10 Settembre 1997
Enactment Date19 Maggio 1997
Published date11 Agosto 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/11/097G0288/CONSOLIDATED/19990603
Official Gazette PublicationGU n.186 del 11-08-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto l'articolo 39 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, che prevede che il Governo emani con uno o piu' regolamenti norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE, del Consiglio del 13 settembre 1993, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

Vista la direttiva 96/39 /CE, della Commissione del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE;

Visto l'articolo 35, primo comma, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le disposizioni dell'articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/78), firmata a Londra il 1 novembre 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti;

Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), firmata a Londra il 2 novembre 1973, emendata con il protocollo adottato a Londra il 17 febbraio 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti;

Vista la risoluzione OMI A.648(16) recante principi generali dei sistemi di rapporto e delle prescrizioni per la compilazione dei rapporti, che comprende le linee guida, per rapportare gli incidenti in cui sono coinvolte le merci pericolose, le sostanze nocive e/o le sostanze inquinanti marine, adottata nel corso della XVI assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) il 19 ottobre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'ambiente in data 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1994;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995;

Ritenuta la necessita' di definire le condizioni minime per l'entrata e l'uscita da porti marittimi di navi che trasportano merci pericolose ed inquinanti, al fine di evitare gravi incidenti o ridurre gli eventuali danni, ai sensi della direttiva 93/75/CEE;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica alle operazioni di imbarco e trasporto o sbarco che si effettuano nei porti italiani per quanto attiene alle merci pericolose o inquinanti:

    1. in colli:

      1) in colli posti in "unita' di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su carrelli;

      2) in contenitori con solidi alla rinfusa;

      3) in contenitori intermedi;

      4) in contenitori cisterna;

      5) in veicoli cisterna stradali;

      6) in veicoli cisterna ferroviari;

      7) in veicoli stradali che contengono solidi alla rinfusa;

      8) in veicoli ferroviari che contengono solidi alla rinfusa;

      9) in chiatte (su navi porta chiatte) che contengono solidi alla rinfusa;

    2. alla rinfusa.

  2. Il presente regolamento non si applica:

    1. alla sosta e alla movimentazione delle merci pericolose all'interno delle aree portuali e a terra;

    2. ai depositi di combustibile, alle scorte ed attrezzature di bordo;

    3. alle navi da guerra e ad altre navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. "agente marittimo" il raccomandatario marittimo di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

  2. "nave", qualsiasi nave da carico, petroliera, chimicheria o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, come indicato all'articolo 1, comma 1;

  3. "merci pericolose" le merci...

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