E' approvato il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, allegato al presente decreto.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1968, n. 1008 - Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli
Coming into Force | 01 Gennaio 1969 |
End of Effective Date | 29 Luglio 2005 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1968/10/03/068U1008/CONSOLIDATED/20050715 |
Published date | 03 Ottobre 1968 |
Enactment Date | 09 Maggio 1968 |
Official Gazette Publication | GU n.252 del 03-10-1968 - Suppl. Ordinario n. 2520 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 35, lettera b), della legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria il commercio e l'artigianato, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile, per il lavoro e la previdenza sociale, per le finanze; Decreta:
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134
Il presente decreto entra in vigore nel novantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1968 SARAGAT MORO - NATALI - TAVIANI - ANDREOTTI - TREMELLONI - SCALFARO - BOSCO - PRETI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 35. - GRECO
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134
Art. 1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134
Le navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima e le navi mercantili straniere che toccano i porti italiani sono sottoposte alle norme del presente regolamento quando effettuano l'imbarco, il trasporto, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli.
Il presente regolamento non si applica:
a carichi particolari trasportati su navi costruite appositamente o trasformate interamente a tale scopo;
alle merci ed ai materiali pericolosi destinati al normale approvvigionamento ed armamento della nave.
Il comandante della nave ha d'obbligo di predisporre tutte le misure perche' le operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e maneggio delle merci e dei materiali di provvista siano effettuate in condizioni di sicurezza;
ai piccoli quantitativi di merci pericolose nei limiti e secondo le modalita' stabiliti dai decreti ministeriali, di cui al successivo art. 4.
Ai fini del presente regolamento sono considerate pericolose le merci che possono esporre ad un rischio specifico le persone incaricate delle operazioni di imbarco, trasporto, sbarco e trasbordo, oppure la nave che le trasporta o le persone imbarcate.
Le merci pericolose si dividono nelle seguenti classi:
1 - esplosivi;
2 - gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione;
3 - liquidi infiammabili;
4.1 - solidi infiammabili;
4.2 - materie suscettibili di combustione spontanea;
4.3 - materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;
5.1 - materie comburenti;
5.2 - perossidi organici;
6.1 - materie tossiche;
6.2 - materie infettanti;
7 - materie radioattive;
8 - corrosivi;
9 - materie pericolose diverse.
La classe 9 comprende le merci che per la loro natura non possono essere incluse in nessuna delle altre classi e che per esperienza risultino presentare un carattere di pericolosita' tale da rendere necessaria l'osservanza delle norme del presente regolamento.
Le merci suscettibili di essere incluse in piu' classi sono inserite nella classe cui corrisponde il rischio piu' grande, ma sono soggette, per quanto riguarda l'idoneita' della nave, alle norme relative a tutte le loro caratteristiche di pericolosita'.
Il Ministro per la marina mercantile, sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione, approva con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, per ciascuna classe, l'elenco delle merci pericolose in colli ammesse al trasporto marittimo e le particolari norme tecniche per l'imballaggio, lo stivaggio, il trasporto, lo sbarco ed il trasbordo.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni ed integrazioni.
E' vietato il trasporto marittimo di colli contenenti merci pericolose ai sensi del precedente art. 2 e non incluse negli elenchi previsti dal primo comma.
In caso di urgenza le capitanerie di porto possono autorizzare di trasporto marittimo di una merce pericolosa non menzionata negli elenchi previsti dall'art. 4, dopo averla assimilata, previo parere del laboratorio di una pubblica amministrazione o di un chimico iscritto all'albo professionale, alla merce indicata negli elenchi predetti che abbia maggiore analogia con essa.
La merce che presenta caratteristiche analoghe a merci appartenenti a classi diverse deve essere assimilata alla merce cui corrisponde il rischio piu' grande, ai sensi del terzo comma del precedente art. 3.
I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere immediatamente comunicati al Ministero della marina mercantile, il quale provvede a norma del primo comma dello art. 4.
L'autorita' marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, stabilendo le relative modalita' a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo per ente tecnico si intende quello previsto dall'art. 3, lettera f, della legge 5 giugno 1962, n. 616.
Per le navi gia' in esercizio e abilitate secondo le norme vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero della marina mercantile, sentito l'ente tecnico, puo' consentire esenzioni per l'applicazione delle prescrizioni del presente regolamento e dei decreti ministeriali di cui all'art. 4 che implichino alterazioni strutturali e sostanziali della nave e dei suoi impianti fissi, ferma...
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