IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover disciplinare i termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;
Ravvisata la necessita' di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d'ufficio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intendono:
per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.