DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2003, n. 13 - Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Coming into Force06 Febbraio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/02/05/003G0026/CONSOLIDATED/20030405
Enactment Date04 Febbraio 2003
Published date05 Febbraio 2003
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, al fine di rendere piu' congrui ed immediati gli interventi di natura economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

  1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";

  2. al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, al fine di rendere piu' congrui ed immediati gli interventi di natura economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

  1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90 per cento";

  2. al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".

Art 2.

Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23...

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