Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, al fine di rendere piu' congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 90 per cento";
al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, al fine di rendere piu' congrui ed immediati gli interventi di natura economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302
All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3 le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 90 per cento";
al comma 4 dopo le parole: "Non si da' luogo a ripetizione di quanto gia' erogato" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.".
Art
2.
Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23...