DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 510 - Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Coming into Force22 Gennaio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/01/07/000G0001/CONSOLIDATED/20000112
Enactment Date28 Luglio 1999
Published date07 Gennaio 2000
Official Gazette PublicationGU n.4 del 07-01-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata";

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364;

Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali e dal decreto presidenziale sopracitato e di dover disciplinare le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge;

Udito il patete del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999;

Vista la delibezazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e delle politiche agricole; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Principi generali

Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalita' di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonche' le modalita' di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art 2.

Amministrazioni competenti

  1. All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:

    1. il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    2. il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;

    3. il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

  2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e', altresi', competente in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

  3. All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e' determinata l'amministrazione competente, nonche' degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.

  4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.

  5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

Art 3.

Avvio del procedimento

  1. Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita domanda.

  2. Si puo' prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti pubblici vittime del dovere.

  3. La domanda deve essere presentata:

    1. per quanto di competenza del Ministero dell'interno, al prefetto del luogo in cui si e' verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari, per il successivo esame;

    2. per quanto di competenza:

    1) del Ministero della difesa, al comando militare di appartenenza;

    2) del Ministero di grazia e giustizia, alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il personale rispettivamente amministrato.

  4. Nel caso di residenti all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si e' verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.

Art 4.

Documenti ed atti richiesti

  1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:

    1. le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;

    2. se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;

    3. se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

    4. se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.

  2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.

  3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministazione.

  4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

  5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.

  6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art 5.

Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare

  1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, e' richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalita' previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita' riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidita' riportata comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.

  2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.

  3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.

  4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono...

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