DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1994, n. 364 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di elargizioni a favore delle vittime del dovere, dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del loro dovere e dei cittadini o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Coming into Force10 Dicembre 1994
Enactment Date19 Aprile 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/13/094G0326/CONSOLIDATED/20000107
Published date13 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.136 del 13-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 91
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 23 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento integra e, ove incompatibile, sostituisce la disciplina dei procedimenti per la concessione delle elargizioni previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, e 20 ottobre 1990, n. 302, come regolati da dette leggi e dai relativi regolamenti di attuazione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510

Art 2.

Procedimento di concessione dei benefici in favore delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi nell'adempimento del dovere.

  1. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere ed in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita' indicate dalle citate leggi, le amministrazioni competenti provvedono entro il termine complessivo di duecento giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla presentazione della domanda.

  2. I competenti uffici periferici trasmettono il rapporto informativo e la documentazione ad esso relativa previsti dalla vigente normativa alle competenti amministrazioni centrali entro centodieci giorni dall'inizio del procedimento. Le stesse disposizioni si applicano per le persone che abbiano prestato assistenza a norma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e dell'articolo 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, o ai loro superstiti.

  3. Le competenti amministrazioni centrali provvedono entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto e della documentazione di cui al comma 2.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1999, N. 510

Art 3.

Procedimento di concessione dei benefici economici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

  1. Ai fini della concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, diverse da quelle indicate all'articolo 2, nonche' dei superstiti delle medesime, il Ministero dell'interno provvede entro il termine complessivo di duecentosettanta giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione regolati dal successivo articolo 7.

  2. Il prefetto competente trasmette il rapporto, l'istanza e la restante documentazione, ivi compreso l'eventuale giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 6, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, al Ministero dell'interno, fatti salvi i casi di sospensione regolati dall'articolo 7.

  3. Il prefetto, in mancanza di decisione dell'autorita' giudiziaria, ovvero quando tale decisione, pur se pronunciata, non contenga elementi sufficienti per il provvedimento finale, esprime il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti positivi e negativi stabiliti dalla citata legge 20 ottobre 1990, n. 302, per il conferimento dei benefici. Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'interno unitamente al rapporto ed alla documentazione di cui al precedente comma 2.

  4. Il Ministero dell'interno provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3. Qualora venga richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, il termine di novanta giorni e' elevato a centodieci giorni, ed il termine complessivo, di cui al comma 1, e' elevato a duecentonovanta giorni.

  5. Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario, cui la legge 20 ottobre 1990, n. 302, subordina la concessione dei benefici economici alle persone di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della stessa legge, il Ministero dell'interno puo' chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, che lo esprime entro venti giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato espresso il parere, il Ministero procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

  6. Il Ministero dell'interno, ove ritenga che gli elementi informativi acquisiti non consentano di emettere il provvedimento...

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