LEGGE 2 aprile 2003, n. 56 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Coming into Force06 Aprile 2003
Published date05 Aprile 2003
Enactment Date02 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/05/003G0070/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.80 del 05-04-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13

All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: "pari al ".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"ART. 2. - (Modalita' di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e' corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita' organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale" ".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"ART. 3. - (Norme per la concessione di borse di studio di cui all articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407). - 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare...

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