IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;
Ravvisata la necessita' di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;
Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attivita' didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attivita' didattiche, cio' al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
per «universita'», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica universita';
per «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;
per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.