DECRETO 10 agosto 2017, n. 130 - Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368

Coming into Force07 Settembre 2017
Enactment Date10 Agosto 2017
Published date06 Settembre 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/09/06/17G00143/CONSOLIDATED/20200723
Official Gazette PublicationGU n.208 del 06-09-2017
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;

Ravvisata la necessita' di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;

Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attivita' didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attivita' didattiche, cio' al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per «universita'», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

  2. per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica universita';

  3. per «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  5. per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

  6. per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

  7. per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

  8. per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

  9. per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4.

Art 1.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;

Ravvisata la necessita' di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;

Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attivita' didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attivita' didattiche, cio' al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per «universita'», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

  2. per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica universita';

  3. per «Ministro», il Ministro dell'universita' e della ricerca;

  4. per «Ministero», il...

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