IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Ministro 30 giugno 2014, n. 105;
Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 3314 del 16/04/2015. A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.
Ai sensi del presente regolamento si intendono:
per "universita'", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;
per "scuola", la specifica scuola di una specifica universita';
per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015 n. 68, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;
per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
per Commissione, la Commissione nazionale giudicatrice di cui all'articolo 4.