DECRETO 20 aprile 2015, n. 48 - Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368

Coming into Force30 Aprile 2015
End of Effective Date06 Settembre 2017
Published date30 Aprile 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/04/30/15G00063/CONSOLIDATED/20170906
Enactment Date20 Aprile 2015
Official Gazette PublicationGU n.99 del 30-04-2015
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro 30 giugno 2014, n. 105;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 3314 del 16/04/2015. A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole.

  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

  1. per "universita'", gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

  2. per "scuola", la specifica scuola di una specifica universita';

  3. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  5. per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015 n. 68, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;

  6. per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

  7. per settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

  8. per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

  9. per Commissione, la Commissione nazionale giudicatrice di cui all'articolo 4.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 AGOSTO 2017, N. 130

Art 2.

Ammissione alla scuola

  1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario, la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova d'esame nonche' le istruzioni applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'. Il bando disciplina, altresi', le modalita' relative alla scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria nazionale, in modo da garantire ai candidati la...

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