DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 471 - Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria

Coming into Force27 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/09/12/096G0497/CONSOLIDATED/19961105
Published date12 Settembre 1996
Enactment Date31 Luglio 1996
Official Gazette PublicationGU n.214 del 12-09-1996
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, riguardante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuta la necessita' di definire l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, come previsto all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 341/1990;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e Il dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXII-ter del medesimo, la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1.

  1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

  2. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di scienze della formazione puo' rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

  3. Dopo la tabella XXII-ter, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e

tecnologica Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996

Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 2

AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria
Tabella XXIII

CORSO DI LAUREA

IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Art 1. - Finalita' del corso di laurea
  1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art 2. - Collocazione del corso di laurea
  1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' collocato nella facolta' di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facolta' presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facolta' che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonche' del consiglio di facolta' di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art 3. - Titolo di ammissione
  1. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Art 4. - Durata ed articolazione degli studi
  1. Gli studi hanno durata di 4 anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio e' comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' indicate all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

  2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le universita' riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.

Art 5. - Titolo di studio rilasciato
  1. Al termine degli studi si...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT