LEGGE 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica

Coming into Force01 Febbraio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/17/091G0029/CONSOLIDATED/20181004
Published date17 Gennaio 1991
Enactment Date12 Gennaio 1991
Official Gazette PublicationGU n.14 del 17-01-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

    a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

    b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

    c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

    d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;

    e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

    g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

    h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

    i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

    l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

    m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

    n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

    o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;

    p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;

    q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

    r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

    s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

    t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

    u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

    v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;

    z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

    aa) concessione della cittadinanza italiana;

    bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

    cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

    dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

    ee) concessione del titolo di citta';

    ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

    gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

    hh) atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome...

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