La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.
Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute piu' opportune.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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