DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 149 - Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all''assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (12G0170)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011;

Vista la Decisione C (2011) 8193 def. di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini prescritti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

  1. ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorita' locali, ovvero per conto dell'Unione;

  2. le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

  3. i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

  4. penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta, irrogate dalle autorita' amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorita' amministrative;

  5. corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;

  6. interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta.

    3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

  7. ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

  8. ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;

  9. ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;

  10. qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)

    Note alle premesse:

    L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    Il testo dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:

    "Articolo 8. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonche' disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

    1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del

    Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/UE

    del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

    2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE

    e 2009/162/UE, nonche' di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  11. all'articolo 6:

    1) il terzo periodo del terzo comma e' soppresso;

    2) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

    In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e

    7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

    Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime

    ;

  12. all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole:

    Trattato istitutivo della Comunita' europea

    sono sostituite dalle seguenti: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

  13. all'articolo 7-bis, comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento»;

    2) alla lettera a), le parole: «di gas e di elettricita'» sono sostituite dalle seguenti: «di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo»;

  14. all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

    g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati

    ;

  15. all'articolo 8-bis, primo comma:

    1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi» sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e» e dopo le parole: «o della pesca» sono inserite le seguenti: «nonche' le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

    2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

    a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e

    243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

    ;

    3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;

    4) alla lettera d), le parole: «escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento»

    sono sostituite dalle seguenti: «escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo»;

    5) alla lettera e):

    5.1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e...

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