DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 69 - Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonche' ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise

Coming into Force29 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/14/003G0094/ORIGINAL
Enactment Date09 Aprile 2003
Published date14 Aprile 2003
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-2003 - Suppl. Ordinario n. 61
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2, e 5, e l'allegato A;

Vista la direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato nella seduta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo

europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli

importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; c) ai dazi all'importazione; d) ai dazi all'esportazione; e) all'imposta sul valore aggiunto;

f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche e sugli oli minerali; g) alle imposte sul reddito e sul capitale; h) alle imposte sui premi assicurativi;

i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con

l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale

determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha

sede l'autorita' adita.

Art 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. "autorita' richiedente", l'autorita' competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti

    di coi all'articolo 1;

  2. "autorita' adita", l'autorita' competente di uno Stato membro a ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui

    all'articolo 1;

  3. "dazi all'importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonche' gli oneri previsti

    all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le

    disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti

    dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  4. "dazi all'esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonche' gli oneri previsti

    all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le

    disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti

    dalla trasformazione di prodotti agricoli;

  5. "imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della

    direttiva 77/799/CEE, recepita con decreto del Presidente della

    Repubblica 5 giugno 1982, n. 506;

  6. "imposte sui premi assicurativi", le imposte di cui all'allegato A, nonche' i crediti relativi a quelle di natura identica o

    analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite.

    1. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f).

    2. L'autorita' nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e riavere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1 , comma 2 e' il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art 3.

Assistenza per le richieste di informazioni

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorita' richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.

  2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorita' richiedente ha normalmente...

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