Il reato in generale: teoria della bipartizione e tesi tripartita

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine103-112

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@1 Reato in senso formale e in senso sostanziale

Dal punto di vista formale, si considera reato ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale (ergastolo, reclusione, multa, arresto o ammenda).

A questo proposito, i reati si dividono in due categorie: delitti e contravvenzioni. Nel nostro codice, ad esempio, il secondo libro (artt. 241-649) si occupa dei delitti, mentre il libro terzo (artt. 650-734bis) disciplina le contravvenzioni.

La distinzione fra delitti e contravvenzioni si basa sul tipo di sanzione prevista:

- i delitti sono puniti con la pena dell’ergastolo, della reclusione o della multa; alla reclusione è equiparata la reclusione militare (art. 37 c.p.m.p.);

- le contravvenzioni sono punite con la pena dell’arresto e dell’ammenda.

La pena di morte, originariamente inserita fra le pene previste per i delitti (art. 171, n. 1, c.p.), è stata abolita anche dal diritto penale militare di guerra (L. 13-10-1994, n. 589).

La concezione formale, quindi, considera reato soltanto ciò che è previsto come tale dal legislatore, ossia il fatto corrispondente alla previsione normativa.

A questa definizione se ne affianca un’altra (concezione sostanziale), secondo la quale è reato ogni fatto umano che contrasta con i fini dello Stato e che esige una sanzione penale (Antolisei), cioè che contrasta con le "norme di civiltà" o della "morale sociale" corrente. La nozione sostanziale di reato presenta, però, due gravi inconvenienti:

- impedisce di sanzionare penalmente comportamenti che, pur non essendo ancora avvertiti dalla collettività come antisociali, tuttavia sono offensivi di beni collettivi di grande rilievo (ad esempio, l’ambiente o l’economia nazionale) (MarinucciDolcini);

- si affida, nella definizione di ciò che è reato, a parametri di difficile verificabilità (morale sociale, norme di civiltà etc.).

Una felice sintesi di entrambe le nozioni (formale e sostanziale) è stata effettuata dalla dottrina più recente, che ha optato per una definizione

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formalesostanziale di reato, affermando che è reato ogni comportamento umano, previsto dalla legge, che aggredisce un bene giuridico di rilevanza costituzionale (FiandacaMusco, Mantovani).

Più precisamente, secondo l’approccio formalesostanziale, è reato ogni comportamento umano:

- previsto dalla legge (principio di legalità) in modo tassativo (principio di tassatività) ed irretroattivamente (principio di irretroattività);

- attribuibile al soggetto, sia psicologicamente (colpevolezza) sia causalmente (nesso di causalità);

- offensivo di un bene giuridico costituzionalmente rilevante o, comunque, non incompatibile con i valori costituzionali (principio di offensività);

- sanzionato con una pena proporzionata alla rilevanza del valore tutelato.

In questa prospettiva, i beni ritenuti meritevoli di protezione penale devono essere individuati facendo riferimento alle norme e ai principi di rilevanza costituzionale e, secondo alcuni (CadoppiVeneziani), anche ai valori morali diffusi nella collettività in un determinato momento storico. Il riferimento alle norme morali, sociali, culturali etc. non può essere ignorato dal legislatore nella selezione dei comportamenti meritevoli di sanzione penale; in caso contrario, il diritto penale finirebbe per essere avvertito come un’ingiusta e autoritaria imposizione da parte dei cittadini e dagli stessi operatori della giustizia.

Questo aspetto - ossia, la necessità di tenere conto, nello stabilire ciò che è reato, delle regole morali diffuse nella società - non sempre è rispettato, poiché, da un lato, esistono norme penali che puniscono comportamenti non contrastanti con norme morali (è il caso, ad esempio, di alcuni reati contro la moralità pubblica) e, dall’altro, vi sono norme morali consolidate la cui violazione non è penalmente sanzionata. Ciò, tuttavia, si spiega agevolmente considerando che: il codice penale vigente è stato emanato nel 1930, in un periodo in cui le regole morali erano profondamente diverse da quelle di oggi; il legislatore, inoltre, nel sanzionare penalmente una certa condotta, talvolta non tiene adeguatamente conto dei valori morali diffusi nella società.

Ovviamente, la circostanza che il...

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