Il soggetto attivo del reato

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine113-122

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@1 Gli elementi del reato

Abbiamo visto che la teoria bipartita suddivide il reato in due elementi -elemento oggettivo ed elemento soggettivo -, mentre la concezione tripartita lo suddivide in tre elementi: fatto tipico, antigiuridicità e colpevolezza.

Si è anche sottolineato che il "fatto tipico" è il fatto corrispondente alla norma penale incriminatrice, ossia il fatto che realizza tutti gli elementi richiesti dalla norma penale incriminatrice necessari per l’integrazione del reato.

La conformità della condotta alla fattispecie legale, ossia al fatto astrattamente ipotizzato dal legislatore, è detta "tipicità".

Il "fatto tipico" è costituito dai seguenti elementi:soggetto attivo condottaevento nesso di causalità fra la condotta e l’evento (artt. 40 e 41 c.p.).

@2 Il soggetto attivo

Il soggetto attivo (o autore o reo) è il primo degli elementi della "tipicità" (CadoppiVeneziani), ossia del "fatto tipico", e indica il soggetto che compie il reato

Soggetto attivo del reato può essere qualunque persona fisica: a questo proposito, la dottrina tradizionale afferma che ogni persona ha la cd. capacità penale, ossia la capacità di commettere un reato, senza distinzione di sesso, di età etc.

La particolare qualifica o il ruolo rivestito dal soggetto attivo del reato influenzano, però, la denominazione dello stesso. Infatti, se si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, siamo in presenza di un reato comune (si pensi all’omicidio, al furto, alla rapina etc.). Se, invece, il reato

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può essere commesso soltanto da determinati soggetti, si parla di reato proprio (si pensi, ad esempio, ai reati contro la pubblica amministrazione, che possono essere commessi soltanto dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di pubblico servizio o dagli esercenti un servizio di pubblica necessità). Il soggetto che riveste la qualifica richiesta dalla norma penale incriminatrice è detto intraneus.

I reati propri, a loro, volta si distinguono in (Mantovani):reati propri esclusivi, costituiti da fatti che assumono rilevanza penale soltanto se compiuti da soggetti che rivestono una determinata qualifica, mentre, se sono compiuti da altri soggetti, sono giuridicamente leciti, in quanto la qualifica determina l’offensività e l’illiceità del fatto ed eleva a reato un fatto altrimenti inoffensivo e lecito. Si pensi, ad esempio, al reato di bigamia previsto dall’art. 556, 1° comma, c.p., che può essere commesso soltanto da chi riveste la qualifica di coniuge;reati propri semiesclusivi, costituiti da fatti che, in assenza di una determinata qualifica soggettiva dell’autore, costituirebbero un diverso reato, più grave o meno grave. Ad esempio, la condotta di chi si appropria del denaro altrui è considerata appropriazione indebita (art. 646 c.p.), se è commessa da un soggetto privato, oppure peculato (art. 314 c.p.), se il fatto è compiuto da un pubblico ufficiale sul denaro della pubblica amministrazione;reati propri non esclusivi, costituiti da fatti che, se commessi da un soggetto che non riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla legge, costituiscono un illecito extrapenale (ad esempio, un illecito civile) o sono, comunque, lesivi di altri interessi. Ad esempio, determinati comportamenti del debitore che pregiudicano i diritti dei creditori (si pensi alla vendita dei propri beni) assumono la qualifica di reato di bancarotta solo se sono compiuti dall’imprenditore.

Peraltro, per stabilire se si tratta di un reato comune o di un reato proprio non sempre è sufficiente accertare se la norma incriminatrice utilizzi l’espressione "chiunque", ma occorre esaminare la norma nel suo complesso.

L’esempio classico è quello del reato previsto dall’art. 251 c.p. (inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra): tale norma punisce chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura; nonostante l’uso del termine "chiunque", non si tratta di un reato comune, ma di un reato proprio, in quanto può essere commesso soltanto da colui che è contraente con lo Stato, un ente pubblico etc.

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Sempre in tema di soggetto attivo del reato, si distingue tra:

- reati unisoggettivi (o "eventualmente plurisoggettivi"), che possono essere compiuti da una o da più persone. Ad esempio, il furto può essere commesso da uno o più soggetti, e in quest’ultimo caso si applicano gli artt. 110 e ss. c.p. sul concorso eventuale di persone nel reato;

- reati necessariamente plurisoggettivi, che possono essere commessi soltanto con la partecipazione di più persone (ad...

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