L'evento

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine129-132

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@1 La definizione di evento: tesi naturalistica e tesi giuridica

Secondo la terminologia comune, l’evento è un accadimento esteriore riconoscibile dall’uomo. Nel diritto penale, invece, il concetto di evento non è definibile in termini altrettanto chiari.

In generale, possiamo distinguere due teorie:

- secondo un primo orientamento (Antolisei, Petrocelli), l’evento è il risultato sul mondo esterno della condotta del soggetto (evento in senso naturalistico). L’evento, secondo questa concezione, non è elemento costitutivo di tutti i reati. Pertanto, la concezione naturalistica distingue tra reati formali (o "di pura condotta"), che si realizzano col compimento di una determinata azione od omissione e non producono alcuna modificazione del mondo esterno come conseguenza della condotta (ad esempio, il reato di omissione di soccorso ex art. 593 c.p.), e reati materiali (o "di evento"), nei quali la condotta produce anche una modificazione materiale del mondo esterno (si pensi, ad esempio, all’omicidio, che produce, come evento, la morte della vittima). L’evento naturalistico può avere natura fisica (es.: distruzione della cosa nel danneggiamento), fisiologica (es.: lesioni personali), patrimoniale (es.: impossessamento della cosa altrui nel reato di furto) o psicologica (es.: la considerazione di talune espressioni come offensive nel reato di diffamazione);

- secondo un’altra tesi (Pannain, Delitala), l’evento coincide con l’offesa intesa come lesione o messa in pericolo - dell’interesse tutelato dalla norma penale (evento in senso giuridico). Pertanto, ogni reato produce necessariamente un evento, che può essere materialmente percepibile o meno. Ad esempio, il reato previsto dall’art. 464 c.p. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati) tutela l’interesse alla pubblica fede, molto rilevante, ma ben poco afferrabile, sicché una sua concreta offesa non potrebbe essere naturalisticamente verificata. L’evento, quindi, è una conseguenza della condotta che sussiste in tutti i reati, in quanto non possono sussistere illeciti penali privi di evento.

Secondo la tesi dell’evento in senso giuridico, non avrebbe più senso, pertanto, distinguere reati di mera condotta (nei quali l’offesa si esaurisce nella realizzazione del comportamento vietato) e reati con evento naturalistico (nei

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quali la lesione o la messa in pericolo del bene protetto si realizza con una lesione concreta del bene stesso); a tale distinzione andrebbe...

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