La condotta. In particolare, il reato omissivo
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 123-128 |
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@1 Reati di azione e reati di omissione
La condotta penalmente rilevante è il comportamento umano previsto dalla legge come reato. La condotta, cioè, può essere sanzionata penalmente soltanto se corrisponde a quella prevista dalla norma penale incriminatrice (ossia, se è tipica).
La condotta può consistere in un’azione o in un’omissione. In particolare:azione è il movimento corporeo dell’uomo destinato a modificare il mondo esterno e idoneo ad offendere o a mettere in pericolo il bene protetto dalla norma penale. L’azione può consistere in un unico atto (ad esempio, lo schiaffo nel reato di percosse ex art. 581 c.p.) oppure in più atti diretti a determinare un evento (ad esempio, il reato di strage, ex art. 422 c.p., richiede il compimento di più atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità col fine di uccidere) (Garofoli). In entrambe le ipotesi, siamo in presenza di un’unica azione; con la precisazione, però, che, se la condotta criminosa si realizza mediante il compimento di più atti, può parlarsi di un’unica azione soltanto se gli atti stessi sono compiuti nel medesimo contesto temporale e sono offensivi dello stesso bene giuridico: in tal caso, infatti, "non può dirsi interrotta un’azione ed iniziata una nuova, ma i vari atti formano un tutto unitario" (Mantovani). Se, invece, tra i vari atti trascorre un rilevante lasso di tempo, siamo in presenza di più reati, anche se il bene offeso è identico; è il caso, ad esempio, di chi, in più occasioni, diffonde notizie diffamatorie per screditare una persona (Mantovani);omissione, invece, consiste nel non compiere l’azione che il soggetto ha il dovere giuridico di compiere (non facere quod debetur). Il reato omissivo, pertanto, presuppone:
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l’esistenza di una norma che impone al soggetto di agire in un determinato modo;
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la possibilità concreta di adempiere il dovere di fare (ad impossibilia nemo tenetur): ad esempio, non commette il reato di omissione di soccorso il soggetto che, non sapendo nuotare, non si tuffa in mare per soccorrere un bagnante.
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Risulta evidente, quindi, che, mentre l’azione è una condotta concretamente percepibile, consistente in un movimento corporeo della persona idoneo a offendere un bene giuridico, l’omissione esprime un concetto puramente normativo. Taluni hanno cercato di individuare uno sfondo naturalistico anche nell’omissione, identificandola nel movimento interno nervoso che frena l’impulso ad agire; ma si tratta di tesi respinta dalla dottrina prevalente, che individua nell’omissione un’essenza puramente normativa: in altri termini, il legislatore non punisce una condotta materialmente percepibile all’esterno quanto, piuttosto, la mancata attivazione del soggetto a fronte di un obbligo giuridico di agire.
@2 Reati omissivi propri e impropri. Le cd. posizioni di garanzia
I reati omissivi - che si fondano sul principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione - si suddividono in due categorie:reati omissivi propri (o di pura omissione), che consistono nel mancato compimento dell’azione comandata, per la sussistenza dei quali non occorre che si verifichi alcun evento materiale (es.: omissione...
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