DELIBERAZIONE 1 dicembre 1998 - Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri. (Deliberazione n. 78/98)

DELIBERAZIONE 1 dicembre 1998.

Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.

(Deliberazione n. 78/98).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 1 dicembre 1998; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'adozione di un regolamento per il rilascio delle concessioni televisive e i principi generali cui il regolamento deve attenersi; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materie postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni; Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), fatto ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 maggio 1993, e in particolare l'atto finale, allegato XI; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"; Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni; Visto l'accordo di collaborazione stipulato il 2 luglio 1998 tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998; Vista la propria deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

263 del 10 novembre 1998; Sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, in conformita' a quanto dispone il menzionato art. 3, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249; Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera: Articolo unico

  1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.

  2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato I alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

  3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  4. Il presidente e' incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.

Napoli, 1 dicembre 1998 Il presidente: Cheli

Allegato I

(alla delibera n. 78 del 1 dicembre 1998) REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU FREQUENZE TERRESTRI.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.

Definizioni

Nel presente regolamento si intende per: a) "legge": la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; b) "autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) "emittente": titolare di concessione che ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette; d) "emittente a carattere informativo": emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la meta' del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre; e) "emittente a carattere commerciale": emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione; f) "emittente a carattere comunitario": emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: 1) a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione; 2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21; g) "emittente monotematica a carattere sociale": emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio; h) "emittente commerciale nazionale": emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione; i) "emittente di televendite": emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; l) "emittente ad accesso condizionato": emittente che trasmette programmi televisivi in ambito nazionale mediante un segnale codificato, la cui visione da parte dell'utente e' contrattualmente subordinata al preventivo assenso per assicurare la remunerazione del servizio; m) "piano": il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

263 del 10 novembre 1998; n) "disciplinare": l'atto richiamato nell'art. 1, comma 6, lett.

c), n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva; o) "ambito nazionale": l'ambito d'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia; p) "bacino di utenza televisiva": l'ambito di irradiazione coincidente, di norma, con il territorio della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano; q) "area di servizio": l'ambito territoriale coincidente con il bacino di utenza, o parte di esso, per il quale e' rilasciata la concessione in ambito locale; r) "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in proprio dalla societa' concessionaria o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in coproduzione con altra societa' concessionaria; s) "opere europee": le opere originarie: 1) di Stati membri dell'Unione europea; 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purche' rispondano ai seguenti requisiti: a) siano realizzate da uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati; b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati; c) il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati; 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri, da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali la Comunita' abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o piu' Stati europei.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio degli impianti di diffusione e dei necessari collegamenti di telecomunicazioni.

  2. Le norme del presente regolamento si applicano altresi', in quanto compatibili, alle autorizzazioni previste dagli articoli 38, 43 e 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103.

  3. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresi' le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il diagramma di antenna e l'area...

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