DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 545 - Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva

Coming into Force23 Ottobre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/10/23/096G0573/CONSOLIDATED/20070710
Enactment Date23 Ottobre 1996
Published date23 Ottobre 1996
Official Gazette PublicationGU n.249 del 23-10-1996
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attivita' di radiodiffusione da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Esercizio dell'attivita' radiotelevisiva

  1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

  1. della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonche' della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

  2. della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Art 1.

(Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata).

((1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera, il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.

  1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

    1. della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati;

    2. della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

    3. della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

  2. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

  3. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attivita' che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

  4. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:

    " 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non piu' di due esercizi sociali. Il mandato e' revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche' con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e societa' pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria nonche', altresi', con titolarita' di cariche nei consigli di amministrazione di societa' controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria procede, altresi', a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo' formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonche' all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validita' del piano".

  5. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' inserito il seguente:

    "Art. 2-bis (Controllo della gestione sociale). - 1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale e' il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei...

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