PROVVEDIMENTO 8 marzo 1999 - Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti nel conto economico del bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 1140-G)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare gli articoli 55, comma 3, e 67, comma 5, che attribuiscono all'ISVAP il potere di stabilire con proprio provvedimento i criteri per la determinazione, nell'ambito del conto economico del bilancio di esercizio, delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni e di quelle da trasferire al conto non tecnico dei rami vita nonche' delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami vita per il conto economico del bilancio consolidato; Ritenuta la necessita' di stabilire i suddetti criteri che devono essere applicati a partire dal bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 1998 da parte delle imprese e sedi secondarie (nel seguito pure denominate imprese) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n.

173/1997; Dispone

Titolo I BILANCIO DI ESERCIZIO Sezione 1 Rami danni Art. 1.

Quota dell'utile degli investimenti 1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami danni indicati al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, trasferiscono, nell'ambito del conto economico, una quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le modalita' stabilite nella presente sezione.

  1. L'utile degli investimenti da assumere ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto tecnico e' dato dall'ammontare dei proventi da investimenti iscritto nel conto non tecnico al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritto nel medesimo conto non tecnico.

    Art. 2.

    Criteri di determinazione 1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico e' effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi.

  2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserva di compensazione per il ramo credito e riserva di equilibrio per rischi di calamita' naturale di cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT