TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 1999, n.43 - Testo del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale - )) serie generale - n. 50 del 2 marzo 1999), coordinato con la legge di conversione 27 aprile 1999, n. 118 (in questa stessa (( Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario"

in vigore dal: 1- 5-1999 Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. (( Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.

    411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni. )) L'esubero complessivo nazionale, sul quale e' calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, e' costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

  2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte. )) Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati (( mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. )) 3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua

    a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, gia' accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome; b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, (( tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati. )) 3-bis. (( Entro cinque giorni dal ricevimento della )) (( comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i )) (( produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al )) (( rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della )) (( stessa ai fini del prelievo supplementare. )) 3-ter. (( Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma )) (( 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province )) (( autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province )) (( autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro )) (( organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di )) (( latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del )) (( Consiglio, del 20 maggio 1997. )) 4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, (( lettera )) b), l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.

    569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.

    4-bis. (( In attesa dell'aggiornamento definitivo, le )) (( regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare )) (( certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con )) (( quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo )) (( 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino )) (( aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati )) (( regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa )) (( vigente. )) 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. (( Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8 )) le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 (( della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, )) con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.

  4. L'AIMA effettua la compensazione (( sulla base di dati certi )) per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il (( 30 settembre )) 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate.

  5. La compensazione nazionale e' effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine

    a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, (( di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, )) (( del 28 aprile 1975; )) b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del (( regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; )) d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima; (( e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; )) e-bis) (( in favore di tutti gli altri produttori. )) 9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorita' prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decretolegge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

  6. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi (( o da inviare anche con lettera raccomandata )) entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto- legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999.

  7. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione...

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