Testo del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 23 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' ...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero 1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, e' prorogato al 15 maggio 2002.

  1. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se

    1. gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata.

    (( 2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e' presentata la dichiarazione riservata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento.

    2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, secondo le modalita' previste dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002 all'intermediario al quale e' stata presentata la dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis e' versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. )) 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modalita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione.

    (( "3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita all'interessato, senza corresponsione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    3-ter. All'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il secondo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: "Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza". )) Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2001, n.

    224, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 23 novembre 2001, n. 409, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274

  2. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.

    Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'art. 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.".

    - Si riporta il testo dell'art. 14 del sopra citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, cosi' come modificato dal presente articolo

    "Art. 14 (Effetti del rimpatrio). - 1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita' finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 13

    1. preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e oggetto di rimpatrio; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate; c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche' per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate.

  3. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'art. 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2.

  4. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i medesimi.

  5. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'art.

    416-bis del codice penale.

  6. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio, gli...

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