DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n. 350 - Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro

Coming into Force27 Settembre 2001
Enactment Date25 Settembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/09/26/001G0409/CONSOLIDATED/20170619
Published date26 Settembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.224 del 26-09-2001
Capo I DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema bancario e finanziario
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro, che prevedono l'immissione in circolazione, a decorrere dal 1 gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro, nonche' l'apprestamento, da parte degli Stati membri partecipanti alla moneta unica, di sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote delle monete metalliche in euro;

Vista la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;

Visti gli articoli 1.5, 3.1 e 6 della raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000 sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare taluni aspetti dell'attivita' bancaria e finanziaria, nonche' di assicurare in maniera tempestiva e completa la tutela dell'euro dalle falsificazioni;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di rivedere la disciplina in materia di equalizzatore fiscale, anche alla luce dell'orientamento assunto al riguardo dalla giurisprudenza, nonche' di conseguire, gia' dal corrente anno, i risparmi derivanti dalla revisione della disciplina normativa sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria, sulla cartolarizzazione e su altre operazioni finanziarie;

Sentito il parere della Banca centrale europea del 30 agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia; .ce, E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.

  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

  3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche' negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta' di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

  4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Conversione in euro dei valori bollati).

(( 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

  2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.

  3. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorche' gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura )).

Art 2.

Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale

  1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.

  2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.

  3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.

  4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.

  5. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non puo' essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.

  8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato e' fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validita' i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.

  9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovute al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 2.

Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale

  1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.

  2. Il 29 dicembre...

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