IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, relativo al pagamento della tredicesima mensilita' e dello stipendio del mese di dicembre al personale statale;
Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire al Ministro per il tesoro di avvalersi della disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 370 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Per il pagamento ai dipendenti statali della tredicesima mensilita' e della rata di stipendio del mese di dicembre, previsto dall'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e' applicabile anche il sesto comma dell'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119.