LEGGE 23 novembre 2001, n. 409 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro

Coming into Force25 Novembre 2001
Enactment Date23 Novembre 2001
Published date24 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/11/24/001G0470/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.274 del 24-11-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350.

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Conversione in euro dei valori bollati). - 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1 gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalita' di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

  2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.

  3. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorche' gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura".

    All'articolo 2, comma 9, le parole: "lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovute" sono sostituite dalle seguenti: "lo stipendio e la tredicesima mensilita' dovuti".

    All'articolo 5, al comma 1 e' premesso il seguente:

    "01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola: "filigrane sono inserite le seguenti: ", programmi informatici ".

    All'articolo 8, comma 3, le parole: "quindicimila euri" sono sostituite dalle seguenti: "quindicimila euro" e le parole: "articolo 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".

    All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

    L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 10 (Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati). - 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

    2. enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

    3. gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT