DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239 - Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati

Coming into Force18 Maggio 1996
Published date03 Maggio 1996
Enactment Date01 Aprile 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/05/03/096G0254/CONSOLIDATED/20150922
Official Gazette PublicationGU n.102 del 03-05-1996
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

  1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizioni di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti e' compresa anche la differenza fra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione.

  2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, determina con apposito decreto:

    1. le modalita' per l'applicazione e il versamento della predetta imposta;

    2. le modalita' di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.

  3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie, nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri. 3

  1. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'interno, determina con apposito decreto:

    1. le modalita' per l'applicazione e il versamento della predetta imposta;

    2. le modalita' di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall'imposizione sul reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.

  2. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse. AGGIORNAMENTO (3)

    Il D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "nel comma 1 dell'articolo 1, come sostituito dall'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", nonche' delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell'emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri" sono soppresse".

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

  1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.

  2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito e' di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

  3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

  1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.

    2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  2. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

  1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.

  2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

  1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie.

  2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed e' agli stessi versata con le modalita' di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse.

Art 1.

Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari

1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni , delle cambiali finanziarie e titoli similari, emessi da banche, da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi...

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