DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 1998, n. 201 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi

Coming into Force01 Luglio 1998
Enactment Date16 Giugno 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/06/30/098G0252/ORIGINAL
Published date30 Giugno 1998
Official Gazette PublicationGU n.150 del 30-06-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi, nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti i decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 21 novembre 1997, n. 435, concernenti, rispettivamente, il riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, di fusione, di scissione e di permuta di partecipazioni e l'abrogazione della tassa su taluni contratti di borsa;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

Coordinamento della disciplina dei fondi comuni esteri con quella dei fondi comuni italiani

  1. Nel comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni per la determinazione del reddito di capitale, aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: ", soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione" sono soppresse.

  2. Nell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, recante disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, come modificato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Sui proventi" sono inserite le seguenti "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"; nel medesimo comma, secondo periodo, la parola: "sulla" e' sostituita dalle seguenti: "su quelli compresi nella";

  2. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    " 3. La ritenuta del comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 87 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e' degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta.";

  3. nel comma 5, primo periodo, dopo le parole: "I proventi" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.".

  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento e' percepito, alla societa' di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui...

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