I provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti dei soggetti minorenni

AutoreGianna Maria Nanna
Pagine9-36
CAPITOLO SECONDO
I PROVVEDIMENTI IN MATERIA
DI LIBERTÀ PERSONALE NEI
CONFRONTI DEI SOGGETTI
MINORENNI
1. Principi generali
Nel procedimento penale a carico di soggetti minorenni si
applicano le norme di cui al D.P.R. 448/88 e, per quanto da
esse non previsto, trovano applicazione le disposizioni del
codice di procedura penale. Tale principio generale, sancito
dall’art. 1 D.P.R. 448/88, implica che la disciplina relativa ai
provvedimenti limitativi della libertà personale per i soggetti
che hanno raggiunto la maggiore età, trova applicazione an-
che per i minorenni, ai quali, tuttavia, si applicano anche delle
speciche norme.
Principio caratterizzante dei provvedimenti in materia di
libertà personale nei confronti dei soggetti minorenni è, in-
nanzitutto, quello della facoltatività.4
Per i soggetti minorenni, sia l’arresto che le misure caute-
lari, sono sempre facoltativi, in quanto l’art. 16 D.P.R. 448/88,
sancisce la “possibilità” degli uciali e agenti di polizia giudi-
ziaria di procedere all’arresto del minorenne: l’art. 19 D.P.R.
448/88, utilizza in merito il termine “facoltativo”.
4 Alfredo Carlo Moro cit., pag 556
10 Misure cautelari relative ai soggetti minorenni
Il principio della facoltatività caratterizza tutto il sistema
relativo ai provvedimenti in tema di libertà personale del mi-
nore, avendo il giudice altresì facoltà sia di applicare misure
più aittive in caso di inottemperanza o violazioni delle pre-
scrizioni relative alla misura originariamente applicata, sia di
revocare una misura in atto.
Ulteriore e fondamentale principio relativo ai provvedi-
menti in materia di libertà personale nei confronti dei soggetti
minorenni è quello della tipicità o riserva di legge.5
L’art. 19, comma 1, D.P.R. 448/88, dispone che “nei con-
fronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate
misure cautelari personali diverse da quelle previste nel pre-
sente capo”.
Come appare evidente, la norma detta uno stretto principio
di tassatività, il quale esclude che nei confronti del minore pos-
sano essere applicate misure non disciplinate dalla normativa
minorile, in forza di un’espressa riserva di legge, tesa a con-
gurare speciche misure per il minore, che siano adeguate alle
personali esigenze dello stesso.
In particolare, la giurisprudenza esclude che, nei confronti
dei soggetti minorenni, possa trovare applicazione la misura
cautelare di cui all’art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla
casa familiare), ovvero la misura cautelare di cui all’art. 282
c.p.p. (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), così
come esclude che, nei confronti dei minorenni, possano es-
sere applicate le misure cautelari interdittive, peraltro escluse
dalla riserva di legge di cui all’art. 19, comma 1, D.P.R. 448/88,
che estende il principio di tassatività a tutte le misure cautelari
personali e, quindi, riferite sia alle misure coercitive che alle
misure interdittive.
Va osservato che, ove queste ultime misure fossero appli-
cabili nei confronti dei minorenni, vi sarebbe con esse un’in-
compatibilità di fatto, trattandosi di misure concretamente
inapplicabili, per la loro intrinseca natura e per i conseguenti
obblighi.
5 Cass. Pen. – Sez. II – Sent. n. 1092 del 14 febbraio 1990
Cass. Pen. – Sez. V – Sent. n. 598 del 23 febbraio 1999
Cass. Pen. – Sez. I – Sent. n. 3216 del 15 giugno 1999

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