Esecuzione, modificazioni, estinzione ed impugnazione delle misure cautelari nei confronti dei minori

AutoreGianna Maria Nanna
Pagine71-79
CAPITOLO QUINTO
ESECUZIONE, MODIFICAZIONI,
ESTINZIONE ED IMPUGNAZIONE
DELLE MISURE CAUTELARI
NEI CONFRONTI DEI MINORI
1. Esecuzione delle misure cautelari
L’art. 24, comma 1, D.Lvo 272/89, aerma che “le misure
cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene
detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme
e con le modalità previste per i minorenni anche nei confron-
ti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il
diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L’esecuzione
rimane adata al personale dei servizi minorili”.
L’art. 24, comma 2, D.Lvo 272/89 aerma che “le disposi-
zioni del comma 1 si applicano anche quando l’esecuzione ha
inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età”.
Con il provvedimento applicativo di misura cautelare, il
giudice ada il minore ai Servizi Minorili dell’Amministra-
zione della Giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e di
controllo, in collaborazione con i servizi di assistenza, istituiti
dagli enti locali (art. 19, comma 3, D.P.R. 448/88).
L’intervento dei servizi minorili costituisce un momento
fondamentale nell’esecuzione della misura cautelare, sia sul
piano dell’assistenza psicologica al minore, che ai ni delle
concrete modalità operative dell’esplicazione degli eetti della
misura.

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