La procedura per accord o di ristrutturazione

AutoreFilippo Verde
Pagine45-130
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LA PROCEDURA
PER ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
SOMMARIO: 1. Caratteristiche generali dell’accordo di ristrutturazione nell’ambito
delle soluzioni negoziali della crisi di impresa. - 2. (segue) Il piano di ristrut-
turazione dei debiti dell’imprenditore in crisi; esclusione della natura con-
corsuale della procedura. - 3. Caratteristiche generali della procedura disci-
plinata nella legge n. 3: sostanziali differenze rispetto all’istituto introdotto nella
legge fallimentare. - 4. Il contenuto dell’accordo in generale. - 5. (segue) La di-
visione dei creditori in classi. - 6. (segue) Crediti impignorabili e tributi co-
stituenti risorse proprie dell’UE. - 7. (segue) Crediti muniti di privilegio, pe-
gno o ipoteca. - 8. Altri particolari contenuti del piano: il gestore; l’inter-
vento di terzo; intervento di terzo; limitazioni di accesso al credito. - 9. La
fase iniziale della procedura: deposito della proposta di accordo. - 10. La fa-
se funzionale alla formazione dell’accordo: la delibazione della proposta. -
11. (segue) Il decreto di ammissione o di declaratoria di inammissibilità
dell’istanza. - 12. (segue) Il contenuto e gli effetti del decreto di ammissione.
- 13. Iniziative o atti in frode ai creditori. - 14. La formazione dell’accordo. -
15. L’omologazione. - 16. Gli effetti dell’omologazione. - 17. L’esecuzione
dell’accordo. - 18. Le patologie della procedura: cessazione degli effetti e
revoca dell’omologazione. - 19. (segue) Annullamento e risoluzione.
1. Caratteristiche generali dell’accordo di ristrutturazione nell’ambito
delle soluzioni negoziali della crisi di impresa
L’accordo di ristrutturazione dei debiti non è ormai un istituto
nuovo nel nostro ordinamento, essendo entrato da alcuni anni a far
parte dell’articolato della legge fallimentare come misura, o meglio
come soluzione negoziale, di cui può beneficiare l’imprenditore in
crisi1.
1 La letteratura sugli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 l.
fall. ha già assunto proporzioni enormi. Ci si limita a citare: TEDESCHI, Manuale
di diritto fallimentare, Padova, 2006, 573; PRESTI, L’art. 182-bis al primo vaglio
giurisprudenziale, in Fallimento, 2006, 173; PROTO, Accordi di ristrutturazione
dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi di impresa e ruolo del giudice,
in Fallimento, 2007, 193; NARDECCHIA, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
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Finalità, requisiti e procedimento regolante il piano di ristruttu-
razione sono contenuti oggi nell’art. 182-bis della legge fallimentare2,
e il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Fallimento, 2008, 705; A.
PATTI, Crisi d’impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009, 104; SCIUTO, Effetti
legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Riv. dir. civ.,
2009, 347; RACUGNO, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Giur. comm.,
2009, 663; DI MARZIO, Il diritto negoziale della crisi d’impresa, Milano, 2011,
76; FAUCEGLIA, Sub art. 182-bis, in LO CASCIO (diretto da), Codice commentato
del fallimento, Milano, 2013, 2135.
2 Art. 182-bis.
Accordi di ristrutturazione dei debiti.
L’imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documenta-
zione di cui all’articolo 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei
debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con parti-
colare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei cre-
ditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a
quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora sca-
duti alla data dell’omologazione.
L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal
giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e
causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non con-
cordati. Si applica l’articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato
possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede
all’omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi del-
l’articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazio-
ne nel registro delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al ter-
zo comma può essere richiesto dall’imprenditore anche nel corso delle trattative
e prima della formalizzazione dell’accordo di cui al presente articolo, depositan-
do presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 9 la documentazione di
cui all’articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta
di accordo corredata da una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i
creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una di-
chiarazione del professionista avente i requisiti di cui all’articolo 67, terzo com-
ma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che
hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L’istanza di sospen-
sione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce
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norma che nel testo attuale è frutto di un vero e proprio tormento
legislativo3 e che tuttavia non contiene alcuna spiegazione del signi-
ficato dell’espressione ristrutturazione dei debiti che costituisce ap-
punto l’oggetto dell’accordo.
l’effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari,
nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pub-
blicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa
con decreto l’udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza di
cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documenta-
zione stessa. Nel corso dell’udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di
cui al primo comma e delle condizioni per l’intergale pagamento dei creditori
con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria
disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o pro-
seguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non
concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito
dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a
norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a nor-
ma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini
assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo,
quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di con-
cordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.
3 Per fortuna, vien da dire, non dobbiamo occuparci della dinamica legislati-
va in tema di ristrutturazione di debiti dell’imprenditore in crisi, prevista dall’art.
182 bis l. fall.
L’articolo è stato infatti aggiunto all’articolato della legge fallimentare dal
comma 1 dell’art. 2 d.l. 14 marzo 2005 n. 35 e poi, dopo poco più di due anni,
sostituito dal comma 4 dell’art. 16 del d. lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Il comma 1 è stato poi sostituito dal n. 1 della lett. e) del comma 1 dell’art.
33 d.l. 22 giugno 2012, convertito in legge con modifiche dalla legge 7 agosto
2012 n. 134, mentre il n. 2 della lettera e) della stessa disposizione ha sostituito il
comma 3.
Il comma 6 è stato aggiunto dal comma 2 dell’art. 48 d.l. 31 maggio 2010 n.
78, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, e poi
modificato dalle lettere a) e b) del n. 3) della lett. e) del co. 1 dell’art. 33, d.l.
22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto
2012, n. 134.
Il comma 7 è stato aggiunto dal comma 2 dell’art. 48 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e poi modificato dal n. 4) della lett. e) del comma 1 dell’art. 33 del d.l. 22
giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012,
n. 134.
Sempre con il comma 2 del d.l. n. 78 del 2010 di cui sopra, è stato aggiunto
l’ultimo comma, e poi sostituito dal n. 5 della lettera e) del comma 1 del d.l. n. 83
del 2012 di cui sopra.

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