Requisiti soggettivi per l'accesso alle procedure

AutoreFilippo Verde
Pagine19-43
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II
REQUISITI SOGGETTIVI
PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE
SOMMARIO: 1. La situazione di sovraindebitamento. - 2. La nozione di debitore
sovraindebitato, ed il debitore qualificato in quanto “consumatore”. - 3. (segue)
Il negozio stipulato per uso promiscuo. - 4. (segue) La nozione di “consuma-
tore” nella legge n. 3. - 5. Considerazioni conclusive sui debitori legittimati
all’accesso alle procedure di composizione della crisi. - 6. Requisiti sogget-
tivi che escludono la possibilità di accedere alle procedure di accordo di ri-
strutturazione e di piano del consumatore.
1. La situazione di sovraindebitamento
Secondo la lettera a) del secondo comma dell’art. 6 il sovrain-
debitamento è “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbliga-
zioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fron-
te, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere rego-
larmente le proprie obbligazioni”.
Anche se comunemente si parla ormai, ed appena dopo la novi-
tà legislativa del 2012, di insolvenza civile, sarebbe stato impossibi-
le per il legislatore, o quanto meno improprio, rinviare alla nozione
di insolvenza elaborata ai fini fallimentari, e ciò proprio perché i
soggetti destinatari del beneficio della esdebitazione “civile” non
soltanto sono, per definizione, non fallibili ma anche, e sempre per
premessa, non necessariamente imprenditori; anzi, se si vuol essere
precisi, è irrilevante che tra tali soggetti ve ne sia uno che, ad esem-
pio, non esercita alcuna attività: non di impresa, non di lavoro di-
pendente e nemmeno di lavoro autonomo. Per converso, può acco-
starsi al beneficio anche l’imprenditore, purché escluso dal regime
di fallibilità: ed è per tale motivo che risultano coerenti, e non parti-
colarmente interessanti, i riferimenti al soggetto imprenditore rinve-
nibili nella legge (si vedano il comma 3 dell’art. 9 – ove l’obbligo di
depositare, unitamente alla proposta di accordo, le scritture contabili
nel caso in cui il debitore sia un soggetto che svolge attività
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d’impresa – od il comma 2 dell’art. 10 ove la imposizione di una
particolare forma di pubblicità del decreto di fissazione dell’udienza
per l’approvazione dell’accordo se il debitore è anche imprenditore).
Ci si trova quindi al cospetto, e ribadiamo – a nostro avviso –
coerentemente, di due nozioni legislative di indebitamento (anche
se l’art. 5 della legge fall. non contiene una nozione, ma si riferisce
ad uno stato), entrambe idonee a fondare particolari procedure an-
che se lontane sotto il profilo del vero e proprio concorso dei credi-
tori: infatti la insolvenza dell’imprenditore fallibile è, ai sensi
dell’art. 5, comma 2 l. fall., uno stato che “si manifesta con inadem-
pimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non
è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Tentando di precisare la nozione legislativa di sovraindebita-
mento, dunque, converrebbe dire che quest’ultimo consiste nella si-
tuazione, non soggetta né assoggettabile ad altre procedure con-
corsuali, che concreti lo squilibrio perdurante o la incapacità defini-
tiva di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 6.
Chiosando ancora, non si scorge nemmeno perché dovrebbe
farsi riferimento, per soggetti nei confronti dei quali (anche se im-
prenditori, ma per le caratteristiche della loro attività di impresa)
non si ravvisano le sequenze di interessi sottostanti alla regola della
fallibilità e della connessa procedura concorsuale, insomma per
soggetti estranei al mondo dell’impresa e dell’economia almeno ai
fini del rimedio fallimentare; non si scorge perché, si diceva, per tali
soggetti potesse farsi riferimento tout court all’insolvenza dell’im-
prenditore fallibile ed alla pluridecennale elaborazione della relativa
nozione: e basterebbe pensare, prima ancora che alla differenza, sui
due fronti, del rilievo della possibilità del ricorso al credito (ivi
comprese, ad esempio, le facilitazioni eventualmente previste per la
generalità delle imprese che è quella soggetta al fallimento), al
maggiore “rigore” della insolvenza rilevante per il fallimento, lad-
dove è determinante la incapacità si soddisfare regolarmente le pro-
prie obbligazioni (ed è inutile insistere sulle diverse espressioni
contenute nella legge del 2012)1.
1 In senso contrario FABIANI, La gestione dell’indebitamento dell’impren-
ditore “non fallibile” (d.l. 212/2011), in www.ilcaso.it, documento n. 278/2012,
p. 5: “Un aspetto certamente comune all’insolvenza è costituito dal fatto che la
situazione non deve essere transitoria; ed ancora l’incapacità di adempimento re-
golare delle obbligazioni resta un sintomo evidente anche del sovraindebitamento.

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