Gli organismi di composizione della crisi le sanzioni

AutoreFilippo Verde
Pagine185-205
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GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
LE SANZIONI
SOMMARIO: 1. Gli Organismi di composizione della crisi (OCC) in generale. Co-
stituzione da parte di enti pubblici. - 2. (segue) Altri enti e soggetti: organi-
smi di conciliazione, segretariato sociale e ordini professionali. - 3. (segue)
Affidamento delle funzioni proprie degli OCC ad un singolo professionista.
Il Registro e la normativa secondaria. - 4. L’elenco delle funzioni attribuite
agli OCC dalla legge n. 3. - 5. Gli aspetti di forte criticità nell’ambito delle
funzioni attribuite agli OCC. - 6. Le sanzioni penali previste per il debitore,
per il professionista e per il componente dell’OCC.
1. Gli Organismi di composizione della crisi (OCC) in generale.
Costituzione da parte di enti pubblici
Un ruolo centrale nell’avvio e nello svolgimento delle procedu-
re disciplinate dalla legge n. 3 – con l’attribuzione di una nutrita se-
rie di variegate funzioni, che elencheremo nel paragrafo seguente –
è riservato agli Organismi di composizione della crisi, per i quali
impiegheremo anche noi, sebbene a malincuore, l’inevitabile acro-
nimo OCC.
Si tratta di soggetti introdotti nell’ordinamento dall’art. 15 della
legge, il cui articolato riassumiamo e commentiamo di seguito, con
la premessa che lo schema predisposto (prescrizione di requisiti di
indipendenza e professionalità; istituzione di apposito Registro;
emanazione di regolamento ministeriale per il procedimento di iscri-
zione, per il controllo dei requisiti, per la determinazione dei com-
pensi, ecc.), ricalca quello già sperimentato – ed evidentemente ri-
tenuto di felice esito – per la costituzione degli Organismi di media-
zione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010).
Gli OCC possono, innanzitutto, essere costituiti da enti pubblici
dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con
regolamento, di cui diremo dopo (art. 15, comma 1); tuttavia, pre-
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scrive il comma 4, dalla costituzione e dal funzionamento di tali or-
ganismi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-
li a legislazione vigente1.
Sembra appena il caso di aggiungere che la genericità dell’espres-
sione “enti pubblici” – in un ordinamento in cui l’individuazione
della relativa esatta nozione offre difficoltà ognor crescenti – ac-
compagnata da quella “dotati di requisiti di indipendenza e profes-
sionalità” (quali, quante professionalità?), appare come la peggio-
re premessa ai fini di una soddisfacente regolamentazione della
materia2.
Sta di fatto che la prescrizione sui “costi”, impedendo l’utilizzo
di risorse che non siano quelle già esistenti e già remunerate (ed a
maggior ragione il ricorso a professionisti esterni), costituirà in pra-
tica un freno consistente alla costituzione di OCC in seno ad enti
pubblici; anzi, se si volesse tener conto della soppressione della ori-
ginaria nel comma 5 del divieto di corrispondere compensi, rimbor-
si spese o indennità ai componenti degli Organismi, e quindi preve-
derli comunque, le inevitabili conseguenze sul riassetto anche delle
risorse finanziare non farebbe che rendere ancor più pesante il freno
di cui si diceva; può tuttavia tenersi conto dei compensi agli OCC di
cui al comma 3.
Per tornare ai requisiti di indipendenza e di professionalità,
dobbiamo annotare, quanto al primo, non avrebbe avuto senso, per
l’Organismo in generale e per i suoi componenti, un richiamo ai re-
1 Su questa disposizione torneremo più volte nei paragrafi che seguono. Quel
che interessa sottolineare ora è che la norma pare dettata esclusivamente da
finalità di contenimento della c.d. spesa pubblica, mentre da taluni – v.
D’AQUINO DI CARAMANICO - PARINI, Gli organismi di composizione della cri-
si, in AA.VV., La “nuova” composizione cit., 93 – viene indicata come confer-
ma della “ricostruzione della natura giuridica degli stessi in termini di soggetti
posti a confine tra la sfera pubblica e quella privata”; si tratterebbe infatti di
una conferma immediatamente smentita, nello stesso articolo, dalla previsione
della nomina giudiziale di un singolo professionista (che rappresenta il “privato”
per eccellenza).
2 Identiche perplessità in GUIOTTO, op. cit., n. 9; il quale, in Gli organismi di
composizione cit., n. 6, aggiunge che la vastità della categoria obbliga a ritenere
che qualsiasi ente pubblico potrà costituire un OCC, salva l’adeguatezza allo sco-
po ed alle funzioni previste dalla legge.

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