La liquidazione dei beni l'esdebitazione

AutoreFilippo Verde
Pagine145-184
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LA LIQUIDAZIONE DEI BENI
L’ESDEBITAZIONE
SOMMARIO: 1. La liquidazione dei beni del debitore civile in generale. - 2. Pre-
supposti della procedura. - 3. Il patrimonio liquidabile. L’inventario. - 4. (se-
gue) Crediti e beni sopravvenuti. - 5. La domanda. - 6. L’apertura e la fase
iniziale della procedura di liquidazione. - 7. Gli effetti del decreto sul patri-
monio del debitore. - 8. Lo stato passivo e le sue vicende. - 9. La fase della
liquidazione. - 10. Ripartizione del ricavato. - 11. Durata della procedura e
decreto di chiusura. - 12. La procedura di liquidazione per conversione. - 13.
L’esdebitazione.
1. La liquidazione dei beni del debitore civile in generale
La Sezione II del Capo II della legge n. 3 introduce e disciplina
l’istituto della liquidazione del patrimonio del debitore civile, istitu-
to tutt’affatto diverso, come d’altro canto è espressamente precisato
nella legge, dalla proposta di composizione della crisi; come ve-
dremo in seguito, l’art. 14-terdecies prevede un procedimento di
esdebitazione che può considerarsi come accessorio ed eventuale
rispetto a quello di liquidazione dei beni.
Nella versione originaria, la legge n. 3 non prevedeva la liqui-
dazione dei beni né alcuna altra alternativa liquidatoria rispetto alla
soluzione negoziale, ed anzi si limitava a prevedere la liquidazione
soltanto sotto il profilo esecutivo dell’accordo di composizione
omologato; e, soprattutto, mancava la regolamentazione della situa-
zione conseguente a tutte le ipotesi di inefficacia, annullamento, re-
voca e risoluzione dell’accordo di ristrutturazione.
A norma del comma 1 dell’art. 14-ter (la cui rubrica è appunto
Liquidazione dei beni), infatti, “in alternativa alla proposta per la
composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento
e per il quale ricorrono i presupposti di cui all’articolo 7, comma 2,
lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”.
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Si tratta in sostanza di un procedimento consistente nell’espro-
priazione concorsuale di tutti i beni del debitore, ad eccezione di
quelli indicati dall’art. 14-ter, comma 6 e con l’inclusione dei beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda
ex art. 14-undecies.
Che si tratti di una procedura con patenti caratteri di concorsua-
lità non par dubbio: si tratta della conversione in denaro dell’intero
patrimonio del debitore, del concorso sul ricavato da parte di tutti i
creditori secondo la regola della par condicio (come vedremo, gli
artt. 14-quinquies e 14-duodecies apprestano strumenti di tutela del
patrimonio al fine, appunto, del rispetto della detta regola), previa
formazione dello stato passivo il quale può essere definito, come
vedremo, anche in forma contenziosa (ed anche se la ripartizione
dell’attivo, come vedremo, non è regolata).
Deve ritenersi che alla procedura, ancorchè stavolta la legge di
limiti a contemplare soltanto il debitore, possa accedere anche il
consumatore e, secondo taluno1, anche l’imprenditore agricolo an-
corché sembri militare a sfavore di quest’ultimo la lettera del com-
ma 2-bis dell’art. 7.
In generale, non poche sono le critiche cui si espone la pro-
cedura che ci accingiamo ad esaminare, e che vanno dal generico e
ripetitivo rinvio al rito di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. – peraltro co-
mune anche agli altri due rimedi contro il sovraindebitamento – alla
mancata disciplina di un aspetto fondamentale quale quello della ri-
partizione dell’attivo2; è stata rilevata anche una maggiore complessità
del procedimento rispetto alla liquidazione dei beni nel concordato
preventivo3, caratteristica paradossale per un istituto che, rispetto
all’altro si sarebbe dovuto caratterizzare per maggiore snellezza.
Come nelle altre due procedure di composizione della crisi, an-
che nel procedimento di liquidazione sono agevolmente distinguibi-
li delle fasi: una prima fase di apertura, una destinata all’accerta-
mento del passivo, quella di liquidazione dell’attivo ed infine quella
– sebbene non disciplinata espressamente – di ripartizione del rica-
1 DONZELLI, Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure
concorsuali in materia di sovraindebitamento, in Dir. Fall., 2013, 5, 609 ss.
2 Cfr. per tutti DONZELLI, op. cit. cui adde ID., Il procedimento di liquidazio-
ne del patrimonio. La fase di apertura e la fase di accertamento del passivo, in
AA.VV., La “nuova” procedura cit., 67.
3 Cfr. per tutti LO CASCIO, op. cit., n. 13.
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vato. In posizione accessoria ed eventuale rispetto alla procedura di
liquidazione, si pone, infine, il procedimento di esdebitazione previ-
sto dall’art. 14-terdecies.
Si è voluto da taluno4 individuare analogie, addirittura notevoli,
con il regime fallimentare, della cui effettiva portata può a nostro
sommesso avviso dubitarsi.
Innanzitutto, manca una disposizione analoga a quella dell’art.
42 l. fall. Vero è che il decreto di apertura della procedura produce
l’effetto del pignoramento, e che quindi si versa in tema di ineffica-
cia di eventuali atti di disposizione del patrimonio posti in essere
dal debitore; ma si tratta di fenomeno ben diverso rispetto alla pri-
vazione della disponibilità e della amministrazione del patrimonio.
Se mai, è significativa, sotto il piano dell’amministrazione, la dispo-
sizione che la attribuisce ad un liquidatore.
Quanto all’oggetto della liquidazione, anche in quella ex legge
n. 3 si tratta di tutti i beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti
(dedotte ovviamente le passività connesse al loro acquisto e quelle
per la conservazione), ad eccezione dei beni di carattere personale.
Infine, come ormai nella procedura fallimentare, anche nel no-
stro caso il liquidatore deve ricorrere, per la concreta liquidazione, a
procedure competitive.
2. Presupposti della procedura
I presupposti necessari per la procedura di liquidazione dei beni
sono indicati nel comma 1 dell’art. 14-ter, a norma del quale “In al-
ternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore,
in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le con-
dizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e
b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni”.
Accanto al presupposto, positivo, della sussistenza dello stato di
sovraindebitamento (per la cui nozione varrà quanto abbiamo rile-
vato nella prima parte della nostra indagine), debbono ricorrere re-
quisiti di carattere negativo, nel senso che il debitore che intenda
chiedere la liquidazione dei beni non deve trovarsi nelle seguenti
condizioni:
4 BOGGIALI, La composizione cit.

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