La procedura per omologazione del piano del consumatore
Autore | Filippo Verde |
Pagine | 131-143 |
131
IV
LA PROCEDURA PER OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DEL CONSUMATORE
SOMMARIO: 1. Il piano del consumatore in generale. Il contenuto della “propo-
sta”. - 2. Il procedimento. - 3. L’omologazione. - 4. Effetti dell’omolo-
gazione. - 5. L’esecuzione del piano. Revoca e cessazione degli effetti
dell’omologazione.
1. Il piano del consumatore in generale. Il contenuto della “proposta”
A norma del comma 1-bis del’art. 7:
“Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi
del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può
proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale compe-
tente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le pre-
visioni di cui al comma 1.”.
Mentre il contenuto del piano è indicato nell’art. 8 (è identico a
quello dell’accordo di ristrutturazione), la relativa procedura è rego-
lata dagli artt. 12-bis, 12-ter e 14-bis.
Se da un lato il piano del consumatore costituisce una procedura
di composizione della crisi specificamente prevista per il debitore
qualificato in quanto consumatore (per la cui nozione si rinvia a
quanto diffusamente esposto in precedenza), dall’altro si tratta, per
il consumatore, di una procedura propriamente concorrente con
quella prevista per il debitore civile non consumatore: il consumato-
re può cioè scegliere se proporre un piano di risanamento dei propri
debiti attraverso la procedura “agevolata” di cui subito ci occupe-
remo, oppure ricorrere all’accordo di ristrutturazione.
D’altro canto, come precisa la stessa legge, la finalità del piano
del consumatore è la stessa di quella dell’accordo con i debitori: la
risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
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