Problematiche esegetiche

AutoreNicoletta Ventura
Pagine167-222

Page 167

@1. La filosofia del recepimento delle applicazioni del progresso scientifico-tecnologico in funzione probatorio-revocatoria

Il progresso scientifico e tecnologico può essere asservito agli scopi propriamente revocatori, coadiuvando il complesso vaglio sull’opportunità di riformare la regiudicata; esso è in grado di riverberare i propri effetti – anche – in sede di revisione penale, non smentendo il senso ordinario attribuito al termine di relativa designazione: secondo l’acce-Page 168zione comune, l’espressione “progresso” è sinonimo di sviluppo, di avanzamento, di evoluzione, ergo di un miglioramento della qualità delle condizioni di vita; e così inteso, tende a rappresentarsi quale foriero di un maggiore benessere ed in definitiva, a connotarsi in termini di positività. Può parlarsi di progresso in ogni campo: qualunque entità esistente nella realtà sembra presentare una naturale proiezione verso il futuro. Una tale supposizione sembra rievocare l’idea di una suscettibilità intrinseca alla trasfigurazione dell’entità medesima, nel senso che si implica un accenno – più o meno allusivo – al fisiologico recepimento di ogni sviluppo progressistico attinente a ciascun ambiente, da parte di soggetti e mezzi relazionati a quest’ultimo. Basti pensare che quando – comunemente – si parla di temi attinti da novità modernistiche, si tende a considerarli secondo un’accezione comprensiva delle stesse che vengono, così, implicitamente inglobante nel tessuto dell’afferente discorso554.

Analogamente, il dissertare su temi giuridici “in proiezione progressistica” – per così dire – ne implica la considerazione secondo l’assetto delineato dalla normativa vigente e dal trend innovatore palesato dalla cultura giuridica555: in altri termini, il dato rinnovatore – valido – entra a far parte dell’esperienza giudiziaria e viene da essa metabolizzato, orientandola verso itinerari metodologici alternativi a quelli tradizionali; e ciò, proiettato nella prospettiva revocatoria, in un certo senso, tenderebbe ad affrancare la corrispondente sede procedimentale dalla sterile “routine” procedurale che rischierebbe di relegare la verifica ivi operata entro gli angusti confini del formalismo, a detrimento dei temi di giustizia sostantiva – inevitabilmente – implicati.

Parlare, dunque, di “evoluzione della realtà” – sia se considerata in senso generale, sia se osservata in ogni sua singola manifestazione particolare – equivale al riferirsi, quanto meno a livello intenzionale e tendenziale, alla corroboration della vigoria di ogni realty, al potenziamento della sua congenita portata funzionalistica ed alla susseguente estensione delle frontiere del campo gnoseologico di tradizionale pertinenza. Rilievi di tal sorta ben possono attagliarsi anche alPage 169 campo della giuridicità e con esso, alla specifica sfera del diritto processualpenalistico, comprensivo di ogni singolo momento applicativo. L’evidenziazione dottrinale di una visuale tipicamente procedurale di ius556, da considerarsi – conseguentemente – in chiave dinamica, ossia quale positivo modo di essere e di trasformarsi della effettività del diritto, pare avvalorare la tesi557 della configurazione della procedura penale – e nondimeno, di sue singole tranches – come fenomenologia giuridica in fieri558; in quanto tale, essa non risulterebbe avulsa dalle concrete connotazioni storico-politico, socio-economiche e tecnicoscientifiche del momento, oltre che non estranea alle evoluzioni che si registrano in tali settori. Per meglio dire, la struttura tecnico-procedurale si presenta piuttosto flessibile sotto il profilo dell’adattamento al mutamento – quand’anche repentino – dei tempi e delle modalità dell’aggressione criminale, ma soprattutto, all’implementazione degli ambiti del sostrato cognitivo ed assiologico proprio della società contemporanea559; ed una tale peculiarità – generale – sembra intensificarsi in specifici spaccati regolamentari, caratterizzati dal richiamo – più o meno esplicito – di cognizioni avulse non solo dalla legislazione processuale penale, ma dall’intero ordinamento giuridico: è il caso – solo per citare un esempio oltremodo congeniale al presente lavoro – dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. che offre lo spunto per una riflessione in chiave scientistica sul tema della revisione del giudicato penale.

In effetti, se progrediscono i metodi di indagine e si perviene a conseguimenti probanti ulteriori, se si perfeziona la strumentazionePage 170 tecnica in dotazione ai soggetti abilitati al compimento di attività investigativa e si svelano dati dimostrativi aggiuntivi, se si segnala una nuova scoperta in ambito scientistico che consente di approdare ad una ricostruzione del fatto – addebitato al condannato – diversa da quella prospettata da metodi verificazionisti più obsoleti, se una teoria scientifica applicata nel corso dell’accertamento penale ordinario viene – nel tempo – falsificata e quindi, confutata da opinioni più evolute e convincenti, il contesto revocatorio non può che risultare interessato: allorché – ritualmente – attivato, quest’ultimo potrà contare su un parterre tecnico-cognitivo più copioso ed articolato da cui attingere elementi atti a valutare la fondatezza di una verità processuale alternativa a quella colpevolista, già statuita in via definitiva.

Per non dire che, in un clima ricostruttivo della dinamica illecita – prevalentemente – influenzato dal metodo della falsificazione, un contributo di rilievo può provenire dai difensori – e dai relativi coadiutori –: nel legittimare lo svolgimento di investigazioni difensive e con esse, l’espletamento di accertamenti tecnici – anche in funzione di promozione del giudizio revocatorio560–, la Legge 7 dicembre 2000, n. 397561 pare fornire il mezzo per falsificare ogni assunto accusatorio con argomentazioni giuridiche e nondimeno, scientifiche, commisurate al tipoPage 171 ed alla natura di quelle già sentenziate, così procurando all’incaricato dell’esercizio del ministero della difesa – e di riflesso, al relativo assistito-condannato – argumenta per sostenere la propria prospettazione innocentista nella fase revocatoria562.

Ebbene, le innanzi descritte evenienze sembrano costituire contingenze procedimentali in cui gli enunciati prammatici possono fornire un prezioso ausilio al fine di chiarire fatti e circostanze taciuti, falsati, disattesi o erroneamente interpretati, ben potendo contribuire all’evidenziazione di aspetti ed al rinvenimento di dati che mal si prestano a potenziali tentativi di occultamento, di depistaggio, di elusione ovvero che ovviano a sviste ed errori nella ricostruzione – ex post – del fattoreato addebitato al condannato. Detti enunciati integrano dei principi precisati della conoscenza umana con i quali – quanto meno – occorre confrontarsi, tenendone conto nella fissazione dei confini entro cui pare opportuno circoscrivere l’ambito della verifica rescissoria. Di certo, ogni novità scientifica non costituisce ex se un elemento da mutuare a tutti i costi nella sede revocatoria: una tale idea deve essere ridimensionata, dal momento che è necessario valutare caso per caso l’opportunità del ricorso alla science ed al novum che essa propone in relazione alla vicenda giudiziaria da riesaminare; e ciò, in quanto, nel suo apparire poco incline al recepimento semplicistico e generico dei novelli approdi scientistico-conoscitivi, il generale pragmatismo processuale tende a proporsi come un vero e proprio “argine” alla concretizzazione – non del tutto remota – del rischio di applicazioni scientifiche improprie – anche – nel procedimento rescissorio.

@2. Segue. Dal livello dell’astrazione al piano della concreta prassi giudiziaria

L’inferenza della legge scientifica nel procedimento revocatorio sembra riverberare i propri effetti, oltre che sul piano pratico, anche su quello concettuale, suggerendo prospettive innovative secondo cui in-Page 172terpretare la nozione di «nuove prove» ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. A livello applicativo, difatti, è possibile registrare una certa tendenza alla trasfigurazione dell’idea di siffatta figura probante, nonostante il suo integrare un dato epistemologico persistente, a prescindersi dalla tassonomia della fonte di prova563. Il concetto di novum scientifico-probatorio assorbe le metamorfosi subite, nel tempo, dalle cognizioni scientifiche e tecnologiche, di cui vi è sempre una qualche rifrazione, sul piano teoretico come nella prassi: per effetto dei progressi registrabili nei conferenti settori, le innovazioni tecnico-scientistiche implicano trasformazioni in grado di sovvertire precedenti assetti cognitivi e di conseguenza, di ridimensionare ogni assunto che ne postuli la considerazione; il che non può non interessare l’ambito giudiziario che si giovi dell’ausilio della science e della technology.

Infatti, nel loro proporre all’esperienza investigativa metodi sempre più sofisticati e pertanto, dotati di maggiore precisione ed attendibilità – secondo la concezione propria del Frye standard americano564–, le più moderne teorie e tecniche d’indagine offrono esiti di difficile e talora, inattuabile confutazione ex adverso, attesa l’esigua eventualità di margini di errore; e quand’anche si verifichi un’evenienza attinta da sensi di presunta erroneità, in linea di massima, è possibile fronteggiarla con la ripetizione dell’esame sperimentale: in tal modo, vengono forniti ulteriori elementi per poter individuare l’effettivo indice di frequenza del conseguimento di una certa risultanza, così corroborando – o meno – la validità di quest’ultima a seconda del valore – elevato o basso – presentato565.

Page 173

L’impiego di metodologie d’investigazione innovative in fase euristico-probatoria non può che incidere sull’intrinseca vigoria probante del fattore rappresentativo che ne sia scaturito: essa dipende dall’abbinamento con l’«evidenza» o in alternativa, con la «credibilità» delle metodiche utilizzate in fase di formazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT