Revisione penale e scientific evidence

AutoreNicoletta Ventura
Pagine13-68

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@1. Le guides-lines dell’approccio speculativo. Premesse di ordine generale

Lo studioso che analizza le possibili interazioni tra temi di diritto processuale penale e scienze umane1 non può che essere consapevole delle difficoltà connesse a simili approfondimenti: oltre alla consuetaPage 14 problematicità esegetica – naturaliter – correlata alla trattazione di ogni argomento, ci si imbatte in un surplus di complessità che deriva dall’accostamento di concettualizzazioni e regole di matrice elaborativa differente in un comune contesto applicativo, nella specie, il processo penale – considerato nell’insieme delle sue fasi ordinarie e straordinarie –, ove ben può accadere che concetti e principi di estrazione giuridica interagiscano con altri di derivazione scientistica, destinati – questi ultimi –, per fisiologica morfologia, a settori operativi distinti2. L’interattività tra il mondo della scientificità ed il campo della giuridicità non è nuova all’esperienza processualpenalistica: per esemplificare, si pensi alla previsione della figura del «perito-teste» sin dal periodo di vigenza del codice di procedura penale del 18653. Tale dato storico-processuale appare speculare all’individuazione di un metodo piuttosto considerato da tempo e fondato sulla coordinazione interattiva tra nozioni legalistiche ed enunciati scientifici; il che pare postulare un agire comunicativo e sinergico tra scienziati e giuristi, allorché impegnati – entrambi – in funzione della ricerca della verità4.

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A tal fine, è opportuno che gli uni sciorinino ogni nozione implicata in maniera comprensibile, tenuto conto delle disparità formative, filologiche, metodologiche ed epistemiche ravvisabili tra il patrimonio conoscitivo dei giurisperiti e quello degli uomini di scienza5. Dal canto suo, l’operatore del diritto non può giovarsi in modo “disinvolto” – per così dire – del contributo della scienza e della tecnologia, giacché deve necessariamente confrontarsi con ineludibili regole sostantive e formali che delineano – nel loro complesso – un preciso assetto disciplinare, oltre a doversi informare agli – ineluttabili – sistemi logici dell’epistemologia giudiziaria6. Per creare una sinergia – processualmente – efficace, dunque, è necessario che ius e science rintraccino «un terreno comune» che consenta di elaborare una metodica dialogica valida in ambedue i settori testé considerati7, trascendendone le diversità culturali8.

L’aspetto pare risaltare ulteriormente alla luce di numerosi esempi riscontrabili nella prassi più recente e caratterizzati dall’impiego diffuso di metodologie scientifico-tecnologiche nell’iter di accertamento penale; il che appare rivelatore di un’incidenza sempre maggiore che l’implementazione cognitiva nei rami scientifico e tecnologico è destinata ad esercitare sul piano dello svolgimento degli atti processuali. A mero titolo esemplificativo, si considerino i vantaggi derivanti dall’utilizzazione endoprocedimentale delle fotografie digitali ed i corrispondenti riverberi a livello documentale9, oltre che il valore rappresentativo attribuibile alle stesse; ancora, si pensi alle facilitazioni che ha comportato sul piano investigativo la creazione di banche dati di varioPage 16 tipo – da ultimo, quella del DNA1011 ed all’istituzione di reparti specializzati delle forze dell’ordine, ove presta servizio personale in possesso di qualificate competenze tecnico-scientifiche12; si rifletta, poi, sull’uso del sistema di videoverbalizzazione dell’attività rituale13, utile al fine di ovviare all’inconveniente dato da possibili défaillances dellaPage 17 memoria umana – in particolare, di quella del giudice –14 che pare integrare un’evenienza affatto remota, in ragione del limitato tempo di permanenza integrale delle informazioni in entrata nel cosiddetto «registro sensoriale» dell’individuo – come dimostrerebbero recenti studi di psicologia cognitivistica –15; ci si soffermi, inoltre, sulle applicazioni dell’informatica a livello endoprocessuale16. Ebbene, tutti gliPage 18 esempi testé riportati dimostrano la possibile coniugazione – nel processo penale – di regole giuridiche ed enunciati mutuati dai settori scientistico e tecnologico; il che è destinato ad apportare vantaggi alla sede procedimentale che, di conseguenza, può giovarsi – tra l’altro – di una migliore organizzazione logistica, di una più opportuna razionalizzazione dei dati a disposizione degli operatori del diritto, di un più efficace coordinamento delle acquisizioni processuali in funzione della formulazione del iudicium17, oltre che di una generale implementazione del livello della cognizione penale.

Tuttavia, non va taciuto che una sinergia di tal sorta non può prescindere dalle sensibili differenziazioni esistenti tra le regole giuridiche e quelle sperimentali, posto che le une si connotano in termini di «tendenziale immutabilità» – salvo novellazioni –, mentre le altre si caratterizzano per l’intrinseco e costante divenire in ragione del continuo progresso delle scienze umane18. Il loro reciproco interagire – in contesti procedimentali penali – implica, pertanto, una collazione fra principi di diversa natura, matrice ed ispirazione, i quali – nonostante ciò – sono destinati a cooperare sotto un’egida funzionalistica comune – id est la ricerca della verità, come si è visto19–; e va da sé che ciò eleva – inevitabilmente – il grado di difficoltà esegetica. Pertanto, l’interprete-operatore del diritto è destinato a confrontarsi con contingenze ermeneutiche di non agevole gestione che richiedono un oculato discernere tra le variePage 19 soluzioni esegetiche prospettabili, peraltro, nella consapevolezza di avere dimestichezza con la law, ma non già con la scientific law e le sue applicazioni20: egli è un giurisperito, non un soggetto onnisciente21; né il tenore sistematico pare imporgli di esserlo, poiché a contrario non si giustificherebbe la previsione di figure specialistiche – quali i periti ed i consulenti tecnici22– nell’accertamento giudiziario, soprattutto se concernente «fatti di reato ad alta complessità»23. È auspicabile, perciò, che gli uomini di diritto, dall’ottica congeniale ai propri ruolo, formazione, mentalità e sapere, si predispongano ad un’evoluzione – anche scientisticamente orientata – della cultura giuridica e recepiscano il senso dell’interagire con gli scienziati per i fini propri della giustizia penale; solo in tal modo, può realizzarsi una sinergia efficace tra ius e science in ambito processualpenalistico che, lungi dal rappresentarsi in termini di competizione – ancorchè “sana” –, deve piuttosto essere concepita quale “alchimia” – proceduralmente – efficace.

@2. Segue. L’itinerario metodologico di un’indagine scientificamente orientata in tema di revisione della regiudicata penale

Ai fini del presente lavoro, l’analisi dell’interpolazione tra regole giuridiche ed enunciati scientifici interessa un precisato contesto procedurale, nella specie, quello rescissorio24. La specificità dell’ambitoPage 20 osservato impone che l’indagine si snodi lungo una particolare direttrice metodologica, quale segnata dall’esperire il rimedio impugnatorio straordinario ex art. 629 e segg. c.p.p.25 sulla scorta di presuppostiPage 21 di ordine scientistico-probatorio; per meglio dire, il percorso analitico gravita nell’orbita dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. che, nel legittimare la richiesta di revisione fondata su «nuove prove»26, sembra lasciare spazio a possibili contributi della science anche in funzione della revisione della regiudicata penale, peraltro, come rilevato in ambito dottrinale27. In verità, la – pur possibile – condivisione di unoPage 22 stesso campo di adozione – nella specie, il procedimento revocatorio – da parte di canoni giuridici e di assiomi empirici rappresenta – già prima facie – un tema destinato ad inquadrarsi in uno scenario speculativo articolato: oltre alla sensibile diversità tra le due tipologie di precetti testé considerate, occorre verificare se, in sede rescissoria, la scientific law e le sue applicazioni siano in grado di competere con un fondamentale canone ordinamentale, quello che impone l’intangibilità del giudicato28 ed addirittura, di fondare un eventuale sovvertimento di quest’ultimo. Si tratta di analizzare, dunque, sul piano tecnico-giuridico, come l’ausilio della scienza si rapporti all’attuazione del parterre assiomatico(-ordinamentale) coinvolto nell’applicazione dell’istituto revocatorio.

L’aspetto non è di poco conto, poiché la relativa chiarificazione è speculare all’individuazione di un filo conduttore che collega le cognizioni scientistiche al giudizio rescissorio e soprattutto, consente di identificare il calibro funzionalistico delle une rispetto all’altro. La relazione che lega i due fattori di un simile nesso – metodologicamente rilevante – si assesta in termini di strumentalità: in fase di revisione, per il tramite di enunciati scientistici, è possibile pervenire – previa richiesta ad hoc – ad una ricostruzione fattuale alternativa a quella postulata dalla condanna penale resa in via ordinaria e definitiva. È questo il percorso metodologico da seguire, poiché appare il più consono ad un contesto giuridico-procedurale straordinario – quale è quello revocatorio – ed inoltre, è in grado di circoscrivere, nella giusta misura, il quantum di scientificità implicato dalla verifica rescissoria. Difatti, in un’in-Page 23dagine di tal sorta, talora, può configurarsi il rischio di enfatizzare – oltremodo – il contributo scientistico ai fini in discorso, a detrimento degli aspetti processuali che, invece, sono – e devono risultare – sempre preponderanti29; in altri termini, il ruolo principale della scena revocatoria è perennemente ricoperto dalle regole processuali penali, mentre la science si colloca sul piano dell’accessorietà rispetto ad esse. Solo tenendo presente tale schema è possibile ambire ad una dimensione speculativa adeguata ad una ricerca obiettiva, efficace...

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