DECRETO 25 gennaio 2007 - Modifica del decreto 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare e la disciplina delle procedure concorsuali

Capo I Disposizioni comuni

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni, che prevede che con distinti decreti del Ministro della difesa siano indicati per ciascuna Forza armata i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi delle accademie militari e per la nomina a ufficiale in servizio permanente, nonche' le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi stessi e delle prove di esame; gli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, che disciplinano il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali delle Forze armate;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento concernente l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti gli articoli 24, comma 3 e 25, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, che prevedono, per gli ufficiali in ferma prefissata e per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, la possibilita' di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 490 del 1997;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante disposizioni sull'accesso agli impieghi pubblici e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, che prevede i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare e le modalita' di svolgimento dei concorsi medesimi;

Ravvisata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, al fine di adeguare la disciplina delle procedure concorsuali al mutato quadro normativo;

Decreta:

Art. 1.

Principi

  1. I concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare si svolgono con modalita' che ne assicurano l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di svolgimento nei tempi previsti dal decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, ricorrendo, se ritenuto opportuno, a forme di preselezione con eventuale ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati di lettura delle prove e a selezioni decentrate.

    Art. 2.

    Domande di partecipazione

  2. Se nel bando di concorso i posti sono ripartiti tra piu' ruoli o tra piu' specialita' dello stesso ruolo, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione il ruolo o la specialita' per la quale intende concorrere.

    Art. 3.

    Requisiti

  3. Non possono partecipare ai concorsi di cui al presente decreto coloro che sono stati dimessi per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.

  4. Con provvedimento motivato la Direzione generale per il personale militare puo' disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti.

    Art. 4.

    Titoli di studio equipollenti

  5. Per partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare sono comunque validi i titoli di studio dichiarati, al fini dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego, equipollenti a quelli indicati nel presente decreto.

  6. Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente.

  7. Fermo restando il superamento dell'esame di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione scolastica, l'amministrazione assicura l'accesso al concorsi ai cittadini in possesso dei titoli di studio di nuova denominazione conseguiti con i nuovi percorsi scolastici e universitari.

    Art. 5.

    Titoli di merito

  8. Nei concorsi per titoli ed esami i titoli di merito comprendono i titoli di servizio relativi alle qualita' militari e professionali e i titoli di studio diversi da quello richiesto per la partecipazione.

  9. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie.

  10. La valutazione dei titoli viene effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla relativa correzione.

    Art. 6.

    Titoli di preferenza

  11. I titoli di preferenza debbono essere posseduti alla data di scadenza dei termini indicato nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione.

    Art. 7.

    Commissioni esaminatrici

  12. Le commissioni esaminatrici previste dal presente decreto possono essere composte anche da docenti, da funzionari delle amministrazioni pubbliche o da estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso.

    Art. 8.

    Approvazione delle graduatorie

  13. I provvedimenti con i quali sono approvate le graduatorie di merito dei concorsi e ne sono dichiarati i vincitori sono pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e della pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.

    Art. 9.

    Prova di informatica

  14. Nei bandi di concorso di cui ai Capi II, III, IV, V e VI e' facolta' della Forza armata prevedere, in aggiunta alle prove indicate nel presente decreto, l'effettuazione di una prova per l'accertamento delle conoscenze informatiche. Le modalita' di svolgimento della prova e i criteri per l'attribuzione del punteggio, comunque non superiore a 1 punto da sommare ai punteggi conseguiti nelle altre prove, saranno specificati di volta in volta negli appositi bandi ai fini della formazione della graduatoria finale.

    Art. 10.

    R i n v i o

  15. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

    Capo II Concorso per l'ammissione ai corsi regolari dell'accademia
    aeronautica

    Art. 11.

    Titoli di studio

  16. Per partecipare al concorso occorre essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari o di un titolo di studio quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione al corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.

  17. La partecipazione al concorso e' consentita anche a coloro che conseguiranno il diploma nel corso dell'anno di ammissione all'Accademia.

    Art. 12.

    Prove di concorso

  18. Per lo svolgimento del concorso sono previsti:

    1. la prova di preselezione, se ritenuta opportuna e con le modalita' stabilite nel bando di concorso;

    2. l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente del ruolo prescelto, effettuato, secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, mediante visite mediche generali e specialistiche, prove di efficienza fisica e tirocinio psico-attitudinale;

    3. una prova scritta che puo' consistere in quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, ovvero in una composizione tendente ad accertare la padronanza e l'uso della lingua italiana, le capacita' logico critiche ed espressive e la conoscenza degli argomenti di cultura generale relativi a materie svolte nei programmi didattici degli istituti del secondo ciclo di istruzione e specificate nel bando di concorso;

    4. la prova orale di matematica;

    5. la prova orale di lingua inglese;

    6. una prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, da indicare nella domanda di partecipazione al concorso: francese, spagnolo, tedesco e, qualora previste, altre lingue specificate nel bando di concorso.

    Art. 13.

    Graduatoria

  19. La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dal candidati ed ottenuti sommando:

    1. il punteggio riportato nella prova scritta espresso in trentesimi;

    2. il punteggio...

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