Le presunzioni di responsabilità nei delitti sessuali

AutorePaola Pierri
Pagine33-66
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CAPITOLO SECONDO
LE PRESUNZIONI DI RESPONSABILITÀ
NEI DELITTI SESSUALI
SEZIONE PRIMA
LE PRESUNZIONI DI IMMATURITÀ E DI INVALIDITÀ
DEL CONSENSO DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE
SOMMARIO: 1. L’art. 609-sexies nel sistema della tutela penalistica della ma-
turità e del libero consenso dei minori di anni quattordici. - 2. Il signifi-
cato ed i limiti delle presunzioni di immaturità e di invalidità del consenso
del minore infraquattordicenne.
1. L’art. 609-sexies nel sistema della tutela penalistica della
maturità e del libero consenso dei minori di anni quattordici
Passando a considerare in modo più approfondito i profili
critici connessi alla disposizione dell’art. 609-sexies c.p., ci
sembra che tale norma non possa essere interpretata astraendo
dal sistema di tutela predisposto dal legislatore per i soggetti di
età minore; considerando che, anche alla luce delle recenti con-
venzioni internazionali, il minore è visto non soltanto come un
soggetto da proteggere, ma anche da promuovere nel quadro del
processo di sviluppo della sua personalità.
In tale ottica, la disposizione non dovrebbe essere letta in
una chiave che, collegandosi a presunzioni assolute di immaturi-
tà e di invalidità del consenso del minore degli anni quattordici,
preveda (con effetti ancor più rigorosi rispetto all’abrogato art.
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539 c.p.) che il colpevole non possa invocare a propria scusa
l’ignoranza dell’età infraquattordicenne della persona offesa1.
Nel sistema precedente, infatti, si dava una sorta di scansio-
ne alla tutela del minore, pur se vista soprattutto nell’ottica di
una protezione talmente stringente da rischiare di compromettere
i suoi diritti fondamentali come persona, sicché anche se i delitti
erano commessi in pregiudizio di minori ultraquattordicenni, ma
non maggiori di sedici anni, ricorreva una presunzione iuris
tantum di conoscenza dell’età dell’offeso, che era superabile
mediante l’allegazione della prova contraria da parte dell’im-
putato che invocava l’ignoranza o l’errore sull’età2.
A seguito della riforma dei reati sessuali questo limite acqui-
sta particolare importanza in quanto determina il passaggio da
una situazione di totale incapacità del minore ad un pieno rico-
noscimento del suo diritto di libertà, creando uno spartiacque tra
due situazioni antitetiche e tracciando un confine assoluto senza
alcuna graduazione, come avveniva invece nella vecchia norma-
1 È il caso di rilevare che il progetto di legge del 30 giugno 1988 preve-
deva all’art. 16 l’abrogazione dell’art. 539 c.p..Approvato, però, dal Senato
nella seduta del 15 marzo 1989, la Camera introduceva il contenuto di quella
norma nell’art. 609-undecies c.p., allargando addirittura la sua area di azione
della norma, che veniva poi ulteriormente modificata nella seduta del Senato
del 19 aprile 1989. Più diffusamente, sugli interventi del Ministro della Giu-
stizia G. Vassalli nel dibattito svoltosi al Senato tra il 28 e il 30 giugno 1988,
cfr. SPAGNOLO, La problematica dei rapporti sessuali con minori e tra mino-
ri, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 83 ss.
Per la dottrina più risalente sull’art. 539 c.p., BATTAGLINI, Osservazioni
sull’“error aetatis” nei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume,
in Giust. pen., 1936, II, c. 600 ss.; LEONELLI, Riflessioni sull’art. 539 c.p., in
Giust. pen., 1951, II, c. 437 ss.; MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,
vol. VII, Torino, 1984, p. 341 ss.
Cfr., per alcuni aspetti critici, BATTAGLINI, Postilla in tema di errore
sull’età del soggetto passivo nel delitto di corruzione di minorenni, in
Riv. pen., 1933, p. 982 ss.; PORZIO, Illegittimità costituzionale delle
“praesumptiones juris et de jure” di responsabilità penale, in Giut. pen.,
1957, I., c. 331 ss.
2 In questo senso, tra le altre, significativa Cass., sez. V, 27 settembre
1974, in Giust. pen., 1975, II, c. 519.
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tiva nella quale si prevedeva un pieno diritto di autodeterminarsi
nella sfera sessuale a partire dai sedici anni. Rimane comunque im-
precisato il ruolo ed il significato normativo di tale limite nel-
l’ambito della struttura delle norme che lo prevedono, lasciandosi
così insolute le dispute che lo riguardano3.
La legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, pur con il
merito di aver inquadrato i reati sessuali nell’ambito dei delitti
contro la persona4 e di aver soppresso la tradizionale distinzione
tra violenza sessuale ed atti di libidine, unificandoli nel più am-
pio e generico paradigma degli atti sessuali5, ha estrapolato dal
delitto di violenza sessuale la vecchia ipotesi di violenza presun-
ta configurandola come autonomo delitto.
3 A tal riguardo, era incerto in dottrina ed in giurisprudenza come doves-
se intendersi il dato dell’età nei delitti sessuali, ritenendolo a volte elemento
costitutivo del reato, sulla scia di quanto previsto anche nei Lavori Prepa-
ratori (Relazione del Guardasigilli sul progetto definitivo, in Lavori Pre-
paratori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, vol. V, parte
II, 1929, p. 326-327), a volte presupposto del reato (BATTAGLINI, Osser-
vazioni sull’error aetatis nei delitti contro la moralità pubblica ed il buon
costume, in Giust. pen., 1936, II, c. 501 ss.; G. DELITALA, Il “fatto” n ella
teoria generale del reato, Padova, 1930, p. 183 ss.; PADOVANI, L’intangibi-
lità sessuale, cit., p. 436 ss.), a volte come una condizione (non obiettiva) di
punibilità. Sul punto si veda anche RISICATO, Error aetatis, cit., p. 592 ss.
4 La letteratura sulla riformulazione dei reati sessuali ad opera della leg-
ge n. 66 del 1996 è vastissima: si veda in proposito, tra gli altri, BRUNELLI,
Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale,
in I reati sessuali, a cura di Franco Coppi, Torino, 2000 p. 25 ss.; COPPI,
Corruzione di minorenne, in I reati sessuali cit., p. 163 ss.; PARISE, La tu-
tela della riservatezza della persona offesa dai delitti sessuali, in I reati
sessuali cit., p. 245 ss.; LONGARI, Atti sessuali con minorenne, in I reati
sessuali cit., p. 121 ss.; MANTOVANI, I delitti contro la libertà e l’intan-
gibilità sessuale, Appendice ai delitti contro la persona, Padova, 1998;
PICOTTI, Commento all’art. 3 legge sulla violenza sessuale, in Commentari,
cit., p. 241 ss.; ROMANO B., I delitti contro la sfera sessuale della persona,
Padova, 2009.
5 Sulla problematica concernente il nuovo art. 609-bis c.p., in rapporto
sia al delitto di violenza carnale (ex art. 519 c.p.), sia agli atti di libidine (ex
art. 520-521 c.p.) originariamente previsti nel Codice Rocco, si veda CADOPPI,
Commento all’art. 3, in Commentari, cit., p. 29 ss.

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