Premessa

AutorePaola Pierri
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PREMESSA
Secondo la riforma operata dalla l. n. 66 del 1996, la disci-
plina dell’art. 609-sexies c.p., nel sancire l’irrilevanza dell’error
aetatis, sembra sottrarre l’età della persona offesa ad ogni nesso
di imputazione soggettiva, presumendone sempre e comunque la
conoscenza da parte dell’autore del fatto, sia che essa assuma
nell’economia strutturale di tali reati sessuali il carattere di ele-
mento sul quale poggia l’intera valenza offensiva del fatto, sia
che venga in rilievo quale circostanza aggravante.
Tale presunzione sembrerebbe quindi realizzare una vistosa
deroga ai principi fissati in materia di colpevolezza dalla Carta
fondamentale e, quanto alla disciplina del dolo e dell’errore,
agli artt. 43 e 47 c.p.; nonchè al principio stabilito dall’art. 59,
comma secondo, c.p. in tema di imputazione soggettiva di cir-
costanze aggravanti.
Si tratta pertanto di verificare se detta chiave di lettura della
disciplina corrisponda effettivamente alla logica complessiva del
sistema o se, invece, le norme attuali non debbano essere lette
secondo una diversa prospettiva compatibile con le indicazioni
generali del nostro ordinamento.
Come meglio si vedrà più avanti, un’analisi del genere im-
pone anche una visione puntuale della struttura sostanziale dei
reati sessuali, utile ad evidenziare il ruolo ed il valore assunto
dall’età del minore nell’economia di tali reati ed a chiarire come
l’età non possa essere intesa quale “elemento neutro quanto al
valore”, in quanto incidente sul disvalore complessivo del fatto1.
1 Per una critica all’idea degli elementi neutri, cfr. FIORELLA, voce Reato,
in Enc. dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 773 ss.

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