Inoffensività del comportamento e scusabilità dell'error aetatis nei delitti sessuali. prospettive de lege ferenda

AutorePaola Pierri
Pagine151-198
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CAPITOLO QUINTO
“INOFFENSIVITÀ” DEL COMPORTAMENTO
E SCUSABILITÀ DELL’ERROR AETATIS
NEI DELITTI SESSUALI. PROSPETTIVE DE LEGE FERENDA
SOMMARIO: 1. I delitti a danno dei minori nella collocazione codicistica co-
me delitti contro la libertà personale. - 2. La necessità di una verifica
della maturità del minore. - 3. Autodeterminazione del minore nella sfe-
ra sessuale ed irrilevanza del consenso dell’infraquattordicenne. - 4. La
diversa rilevanza degli atti sessuali in relazione alla maturità del minore.
- 5. Il fondamento della norma dell’art. 609-quater, terzo comma, c.p.:
liceità degli atti sessuali tra minori quale riconoscimento della loro libe-
ra autodeterminazione. - 6. Le soglie di età presuntive di una incapacità
vincibile con l’accertamento della maturità e consapevolezza del minore
agli atti sessuali. - 7. L’irrilevanza dell’error aetatis per il libero e consa-
pevole consenso espresso dal minore: l’inoffensività del fatto in concreto
realizzatosi. - 8. Le soglie di età ‘non preclusive’ della rilevanza del con-
senso nella legislazione di altri Stati: cenni. La natura colposa dei delitti
sessuali in alcuni ordinamenti. - 9. Le Convenzioni internazionali tra re-
pressione degli abusi e libero sviluppo della personalità del minore: le
linee contraddittorie seguite dalla nostra legislazione. - 10. L’occasione
perduta di una punibilità anche colposa nella recente diciplina dei reati
sessuali. L’art. 609-sexies c.p. in relazione alla legislazione internazio-
nale e costituzionale. - 11. La disciplina dei reati sessuali nei progetti di
riforma e nei disegni di legge successivi. - 12. L’art. 609-sexies e le dif-
ficoltà di conciliare tutela effettiva del minore e rispetto della sua perso-
nalità. L’opportunità di una diversa disciplina - 13. La necessità di contem-
perare la validità del consenso agli atti sessuali e la tutela da forme di appro-
fittamento in ragione dell’età. - 14. La prospettiva di una riformulazione
delle fattispecie in termini di offesa anche colposa della personalità del
minore.L’irrilevanza delle soglie di età in assenza di approfittamento
della sua immaturità.
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1. I delitti a danno dei minori nella collocazione codicistica
come delitti contro la libertà personale
Al fine di avviare ad una soluzione la nostra indagine e di
offrire una interpretazione rispettosa dei principi, ci sembra op-
portuno approfondire la questione dell’identificazione dei beni
giuridici tutelati dalle norme introdotte con la legge n. 66 del
19961, che ha profondamente innovato l’impostazione della te-
matica dei delitti sessuali rispetto all’assetto di interessi origina-
riamente considerato dal codice Rocco2.
Il fatto che i delitti a danno dei minori siano stati inquadrati
nella sezione dei delitti contro la libertà personale, consente una
migliore identificazione dell’oggettività giuridica che non può
essere ignorata, anche qualora le norme concernenti tali delitti in
danno del minore siano da considerarsi a salvaguardia della in-
1 Le opinioni della dottrina sulla scelta operata dal legislatore di colloca-
re tali fattispecie all’interno della Sezione II del Titolo XII relativo ai delitti
contro la persona non sono concordi. Sulle perplessità che sono state avanza-
te in proposito, si veda PADOVANI, Commento art. 2 Legge violenza sessuale,
in Comm entari delle norme contro la violenza sessuale, cit., p. 12 ss.; MANTO-
VANI, Diritto penale. I delitti contro la libertà, cit., p. 3 ss.; B. ROMANO, I delitti,
cit., p. 6 ss. e p. 20 ss.; BRUNELLI, Bene giuridico e politica criminale nei reati a
sfondi sessuale, in I reati sessuali, a cura di F. Coppi, 2000, p. 48 ss.; BERTOLI-
NO, Il minore vittima di reato, cit., p. 85 ss. Più di recente, nel senso che sarebbe
stato più corretto l’inserimento dei delitti in esame nella Sezione III, relativa ai
delitti contro la libertà morale, “per la precisione dopo l’art. 610 c.p. in quanto
la violenza sessuale non è altro che una forma specifica del generico delitto di
violenza privata, caratterizzata dall’essere la violenza o la minaccia usata per
costringere la persona offesa a compiere o subire atti sessuali”, si veda
NEPPI MODONA, I delitti contro la libertà sessuale, in Giustizia penale e servizi
sociali a cura di Neppi Modena - Petrini - Scomparin cit., p. 34 ss.
2 Sul valore e significato dei beni giuridici tutelati nella parte speciale del
codice penale, per tutti ROCCO, Oggetto del reato e della tutela giuridica penale,
Torino, 1913, p. 533 ss.; BRICOLA, voce Reato (teoria generale) in Noviss dig. it.,
vol. XIX, Torino, 1974, p. 75 ss.; ANGIONI, Contenuto e funzione del bene giuri-
dico, Milano, 1983, p. 195 ss.; FIORELLA, voce Reato, cit., in Enc. dir., cit., p.
793 ss.; PALAZZO, I confini d ella tutela penale: selezione dei beni e criteri di cri-
minalizzazione, in Riv. it. proc. pen., 1992, p. 453 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Costi-
tuzione e tutela dei beni giuridici, in Riv. it. dir. proc . pen., 1994, p. 393 ss.
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tangibilità ovvero, come meglio da parte di alcuni si afferma,
della sua integrità sessuale3.
In proposito, sembra d’altronde doversi puntualizzare lo
stretto collegamento esistente tra i delitti contro la persona e i
delitti contro la libertà personale in cui tali ultime norme sono
inserite; considerando che quest’ultima non è altro che una spe-
cificazione della tutela più ampia apprestata dall’ordinamento
alla persona nel suo insieme4.
I principi affermati dalle disposizioni degli artt. 2 e 3 della
Costituzione assumono una valenza particolarmente pregnante e
vincolante nella costruzione dei reati che riguardano l’individuo
(anche minorenne); sicchè alla luce di tali norme costituzionali
vanno considerate e inquadrate le offese che riguardano i
minori, nell’ambito della formazione familiare, rispettandosi
quanto ulteriormente stabilito dagli artt. 29 e 30 Cost.5. Tali
3 È questa la prospettiva che viene offerta dalla BERTOLINO (Il minore,
cit., loco ult. cit.). Cfr., in proposito, anche VENEZIANI (Commento art. 5,
cit., p. 203 ss.), secondo il quale sembra da escludere che anche al minore
degli anni quattordici sia riconosciuto in positivo un diritto alla libera espli-
cazione delle proprie qualità e facoltà sessuali, in quanto viene a prevalere
l’interesse al corretto sviluppo della sessualità.
4 La libertà personale viene così inquadrata come forma specifica della
tutela della persona. Si vedano, tra gli altri STANZIONE, Scelte esistenziali ed
autonomia del minore, in Rass. dir. civ., 1983, p. 446 ss.; PERLINGERI, La
personalità umana nell’ordinamento giuridico, cit., p. 139 ss.; TAFARO L.,
L’età per l’attività, cit., p. 46 ss.
5 Si tratta di dover considerare il profilo della tutela del minore quale vitti-
ma del reato in tutte le fattispecie che lo riguardano, per verificare gli aspetti in
cui si svolge e si sviluppa la sua personalità. In questo senso, la BERTOLINO (Il
minore, cit., p. 38 ss.), cerca di superare l’idea tradizionale della tutela del minore
nei singoli aspetti e nei rapporti che lo vedono coinvolto per cogliere la matrice
di base della tutela dei minori che può aver spinto il legislatore a considerare le
diverse fattispecie che lo coinvolgono quale vittima del reato. Vede così nel-
l’interesse del minore il fondamento di tutte le fattispecie che lo riguardano, an-
che quando la tutela sembra apprestata, come nel caso dei delitti contro la perso-
na, con riferimento ad una prospettazione che si discosti dalla salvaguardia
dal suo interesse. Cfr. in proposito altresì CONTENTO, Riforma del diritto di
famigl ia e disc iplina p enalistica dei rapporti famigliari, in Dir. fam. pers.,
1979, p. 167 ss.; BRICOLA, voce Delitti contro lo stato di famiglia, in Enc.

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